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Contribuente vince in parte in primo grado. La CTR conferma la sentenza di 1° grado senza motivare sui motivi di appello. Accolto il ricorso per cassazione. Giudice di appello deve valutare anche gli altri motivi idonei a condurre a vittoria totale Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame; ben vero, la mera adesione a quanto ritenuto in primo grado, di per sè, risulta del tutto insufficiente a far ritenere che si sia assolto l'onere di motivazione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 31584 del 4 dicembre 2019

RILEVATO CHE

la Commissione tributaria provinciale di Potenza, con sentenza depositata in data 8 giugno 2011, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società C. avverso l'avviso di accertamento con il quale venivano recuperate somme relative a costi ritenuti non di competenza e non inerenti, a spese di rappresentanza ed ammortamenti, dichiarava deducibile la somma complessiva di euro 144.599,00. con la decisione indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, nonché quello incidentale dell'Ufficio; per quanto in questa sede rileva, l'impugnazione interposta dalla società è stata ritenuta infondata tanto in relazione alla deduzione della carenza e contraddittorietà della sentenza di primo grado, quanto in merito alle riproposte questioni relative all'inerenza e alla competenza dei costi; in particolare è stato ritenuto che la decisione impugnata era sorretta da un esame analitico delle singole voci riprese a tassazione, laddove le critiche al riguardo svolte dall'appellante non riuscivano a dimostrare, "se non nei limiti già riconosciuti dal primo giudice, l'inerenza e la competenza dei costi"; quanto all'appello incidentale, si è affermato che esso si risolveva in una mera riproposizione delle deduzioni contenute nella comparsa di risposta; per la cassazione di tale decisione la società cooperativa propone ricorso, affidato a due motivi, cui l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

con il primo mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, c.1. lett. d. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione, rispettivamente, all'art. 360, comma 1, n. 5 e n. 3 , cod. proc. civ..; con la seconda censura si deduce omessa pronuncia ovvero omessa motivazione in ordine ai motivi di gravame concernenti le questioni di merito non esaminate nella decisione di primo grado; le censure proposte, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlate, sono fondate; come costantemente affermato da questa Corte, (Cass., 7 aprile 2017, n. 9105;Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; nel caso di specie, la CTR si è limitata a richiamare in termini assolutamente generici il contenuto della sentenza di primo grado, come quello agli scritti difensivi di una delle parti; tale rinvio, privo di ogni segno di adesione a quanto ivi indicato, rimane per tale ragione inidoneo (Cass., 23 marzo 2017, n. 7402), essendo privo di quel contenuto minimo che la motivazione deve avere per risultare accettabile; Ben vero, è nulla per mancanza - sotto il profilo sia formale che sostanziale - del requisito di cui all'art. 132 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall'oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere; con specifico riferimento alla fattispecie in parola, vale bene richiamare il principio, già affermato da questa Corte (Cass., 26 giugno 2017, n. 15884) secondo cui, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Igs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame; ben vero, la mera adesione a quanto ritenuto in primo grado, di per sè, risulta del tutto insufficiente a far ritenere che si sia assolto l'onere di motivazione; è necessario che da tal adesione, sia pur sinteticamente, si ricavi (Cass., 16 dicembre 2013, n. 28113) l'indicazione dell'effettiva disamina dei mezzi di gravame, tanto più che - come evidenziato, in omaggio al principio di autosufficienza, nel ricorso - che con l'appello erano state proposte specifiche e dettagliate critiche alla decisione di primo grado; la CTR, pur dando atto delle critiche mosse dall'appellante alla decisione impugnata "analizzando le varie partite oggetto di recupero e dimostrando lo loro inerenza e competenza non opportunamente valutata dal primo giudice", evita qualsiasi esame delle stesse, limitandosi ad osservare che l'appellante non sarebbe riuscito "a dimostrare, se non nei limiti già riconosciuti dal primo giudice, l'inerenza e la competenza dei costi"; l'accoglimento del ricorso, per le ragioni sopra indicate, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al secondo giudice, che procederà all'esame dei temi posti alla base dei motivi di appello il cui esame è stato totalmente pretermesso dallaC.T.R., regolando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il giorno 28 novembre 2018.

 

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