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È NULLA LA SENTENZA CHE NON CONSENTE NEPPURE L'INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE

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SCOSTAMENTI DEGLI STUDI DI SETTORE: I GIUDICI NON HANNO TENUTO CONTO DELLA “ZONA PARTICOLARMENTE DEGRADATA” DOVE  IL CONTRIBUENTE HA L'ATTIVITÀ. ACCOLTO IL RICORSO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SOTTO PLURIMI ASPETTI

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DOPPIA IMPOSIZIONE A PENSIONATO TRASFERITOSI IN SVIZZERA. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA DAL CONTRIBUENTE

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Estratto: “Nella sentenza appellata è stato correttamente rilevato che il sig. T. non è titolare di un'impresa individuale, né trattasi di ente o società.

Il contribuente non risulta svolgere attività libero professionale ma, al contrario, dal mese di febbraio 2014 ha definitivamente cessato la propria attività di consulente agronomo con conseguente cessazione della propria partita IVA dal 31/12/2014, per essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una società avente sede in Francia, Stato in cui egli si è trasferito definitivamente ed in cui risiede.”

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Estratto:"l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che. egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita di eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".

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Estratto: “contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici l'obbligo di motivazione dell'atto accertativo non può ritenersi soddisfatto.

Le ragioni di fatto e di diritto del maggior valore attribuito al bene, riposano, tra l'altro, per stessa ammissione dell'Ente impositore, su pregressi atti di accertamento ICI dagli anni dal 2008 al 2011 le cui notifiche, nonostante l'ordine del giudice, non sono state depositate in questa sede e quindi bisogna concludere che i relativi accertamenti non siano mai entrati nella sfera di conoscenza della parte e vanno pertanto espunti dai presupposti motivazionali dell'atto”.

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Estratto: “La tassazione della plusvalenza ex art.67, comma 1, TUIR che va a colpire la parte venditrice di un immobile non può che essere applicata facendo riferimento a ciò che esiste nel momento in cui la compravendita si perfeziona. L'utilizzo che il compratore farà, o ha intenzione di fare, di quell'immobile è del tutto irrilevante ai fini della tassazione a carico del venditore. La giurisprudenza di legittimità si è oramai consolidata in questo senso .

Non può quindi l'Ufficio riqualificare l'atto come compravendita di area edificabile, in luogo della compravendita di edificio, per il solo fatto che parte acquirente manifesti l'intenzione di abbattere l'edificio esistente per costruirne altro nuovo”.

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Estratti: “al di là dalla non felicissima espressione adoperata dal giudice di merito, secondo cui sembrerebbe che le esigenze volte alla ristrutturazione del gruppo al cui vertice vi è la A. della quale il L. deteneva una partecipazione non qualificata (...) avessero costituito oggetto di mere allegazioni non oggetto di replica in modo adeguato da parte dell'Amministrazione - si sia piuttosto inteso da parte del giudice di merito riferirsi più propriamente anche alla relativa documentazione prodotta per mezzo dei relativi verbali assembleari in grado di dimostrare che, in assenza di alcun divieto che fosse stato aggirato, il complesso delle operazioni sopra indicate evidenziava la sussistenza di ragioni economiche tali da poterne escludere la predisposizione in vista del solo conseguimento di un indebito risparmio d'imposta”.

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Estratto: “la CTR si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado laddove questa ha "legittimamente determinato la percentuale di ricarico del costo del venduto nella misura del 130%  riconoscendola come "corretta" ma senza indicare in base a quali criteri fosse pervenuta a siffatto riconoscimento a parte un generico riferimento alla "antieconomicità dell'attività d'impresa" derivante da indimostrate "gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata".

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Ricorso per Cassazione contro sentenza della Commissione tributaria regionale: 5 cose da sapere

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