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Analisi casi processuali – Ricorso contro avviso di liquidazione. Imposta sulle donazioni. Annullamento totale dell’avviso.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, la quale, in accoglimento del nostro ricorso, ha confermato l’integrale annullamento dell’avviso di liquidazione emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate (che chiedeva un ingente pagamento - ritenuto non dovuto dalla sentenza in accoglimento del ricorso - a titolo di imposta sulle donazioni).

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Estratto: “limitandosi a rilevare che l'Agenzia aveva ampiamente esposto i motivi che avevano condotto alla quantificazione del maggior reddito dell'impresa, la CTR ha, sostanzialmente, aderito acriticamente alla tesi dell'appellante, venendo meno al compito, che la natura della lite le imponeva, di fornire una propria, autonoma valutazione dei fatti controversi”.

Estratto: “La sentenza impugnata risulta carente sia sul piano funzionale che strutturale. Secondo il costante orientamento di questa Corte «ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale d'ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa».

Estratto: “affermato da questa Corte che la procura generale ad litem di cui all'art. 83, comma 2, cod. proc. civ., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava, ancorché la società, come nella specie, sia posta in liquidazione e il legale rappresentante, che aveva precedentemente rilasciato la procura, sia sostituito dal liquidatore”.

Estratto: “atteso che il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicché è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo”.

Estratto: “posto che nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione con effetto retroattivo della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88/2009, che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, ha soppresso la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in I. 4 agosto 2006, n. 248”.