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Estratto: ”l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (...)in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".

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Estratto: con lo spiegato motivo, - che, peraltro, alcuna censura articola in relazione allo (specifico) accertamento svolto dal giudice del gravame quanto alle (articolate) caratteristiche del terreno in questione nè individua il fatto decisivo (e, in tesi, diversamente risolutivo) in quanto tale idoneo ad incidere sull'inferenza probatoria tratta in relazione a dette caratteristiche, - la ricorrente finisce col sollecitare un (mero) riesame del materiale probatorio versato nel processo e, così, una rivalutazione dei dati probatori (in tesi) confermativi dell'accertamento di maggior valore dei terreni in contestazione; laddove, com'è evidente, il giudice del gravame ha assolto al compito, a lui riservato, di valutare le fonti di prova offerte dalle parti e di selezionarne la rilevanza in funzione della relativa attendibilità e concludenza (siccome prove ritenute idonee a dimostrare i fatti in contestazione)”.

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Estratto: “per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. "pro rata"), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività”.

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Estratto: “In tema di società di comodo, l'art. 30 della I. n. 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera "non operativa" se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società (cd. "test di operatività dei ricavi"), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci, ma poi, al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell'istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle "disposizioni antielusive"), in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore), che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1, così rispondendo all'esigenza di dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, sufficientemente garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale della condotta elusiva nell'avviso di accertamento”.

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Estratto: “I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa», senza alcuna distinzione tra interessi passivi ed altri costi ed oneri, mentre l'art. 75, comma 5, T.U.I.R. (ora art. 109) pone una disciplina diversa poiché prevede che «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito»: da tale norma, sicuramente di portata generale per la determinazione del reddito d'impresa, emerge chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d'impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, anche se nei limiti della disciplina contenuta nell'art. 63 T.U.I.R. (ora art. 96, indicante la misura e le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale nella previsione del comma 1, ed in via particolare nella fattispecie disciplinata nel comma 3), donde i principi fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata”.

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Estratto: “La sentenza impugnata è incorsa nella violazione del DPR 633/1972, in particolare dell'art. 6 commi il quale così dispone: "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, e sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quello del pagamento".

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Estratto: a fronte della difesa e delle ragioni allegate dalla contribuente, la motivazione della sentenza sorvola su fatti che assumevano invece valenza decisiva ai fini della decisione -ad es. la circostanza che i soci fossero gli ex dipendenti di una società fallita, riuniti nella forma cooperativa a mutualità prevalente-. Ma soprattutto non tiene conto del principio, ormai consolidato, secondo cui, a fronte delle allegazioni e delle ragioni esposte dal contribuente a giustificazione dello scostamento del reddito dallo studio di settore applicato, sorge l'onere della Agenzia di dimostrare l'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto, nonché di esporre le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente. La sentenza impugnata non fa corretta applicazione dei suddetti principi, non avvedendosi che in tal modo manca la presenza di indizi gravi e concordanti, idonei a provare presuntivamente il maggior reddito contestato dalla Agenzia alla società”.

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Estratto: “è noto che, in generale, l'"errore di fatto" rilevante ex art. 395 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, e sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta pronuncia, sicché l'errore deve apparire immediatamente rilevabile senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell'ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione (…); né rientrano nella nozione di errore di fatto, denunciabile mediante impugnazione per revocazione, i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale (Sez. 6-L, 15 marzo 2018, n. 6405), così come la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata costituisce errore di giudizio e non di fatto".

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Estratto: “Tanto premesso, in ordine alla ricorrenza, in punto di fatto, della "novità" dell'immobile acquisito dalla contribuente, la motivazione della sentenza impugnata appare oscura, e comunque apodittica, laddove riferisce di una «evidente» discrasia tra le dichiarazioni della contribuente e della terza S. s.p.a., senza precisare né quali siano gli «atti prodotti» dai quali risulterebbe tale contrasto, né quale sarebbe l'oggetto della contraddizione. Tanto meno risultano comprensibili i riferimenti alla mancanza del «requisito della volontà al momento richiesto», all' «adempimento dell'onere della prova durante l'accertamento» ed alla «identica» «decisione dell'atto di acquisto». In tale contesto, assolutamente insufficiente a dare cognizione delle ragioni della decisione sul punto, neppure è identificabile un riferimento univoco e concreto alle circostanze, attinenti le caratteristiche del bene ed i lavori sullo stesso eseguiti, cui si riferisce la documentazione che la ricorrente ha prodotto nel giudizio di merito (come risulta dalle plurime indicazioni contenute nel ricorso e non contestate dalla controricorrente)”.

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Estratto: “(...) in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento, vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo”.

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