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Violazione del diritto alla partecipazione al procedimento perché l’iscrizione ipotecaria non era preceduta dalla comunicazione termine per osservazioni. Accolto il ricorso della contribuente

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Estratto: ”l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (...)in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 4869 del 24 febbraio 2020

Premesso che:

1. A.L., in proprio e quale legale rappresentante della srl G.G., impugnava l'iscrizione ipotecaria presa da Equitalia Nord spa per conto della Agenzia delle Entrate, eccependo (per quanto ancora interessa) che le sottostanti cartelle di pagamento non gli erano state notificate e che l'iscrizione era illegittima perché non preceduta da intimazione di pagamento;

2.I'impugnazione, respinta dalla adita commissione tributaria provinciale di Milano, veniva respinta anche dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza emessa il 19 maggio 2015, n.2129;

3.il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza sopra detta, in base a due motivi;

4. Equitalia Nord ha depositato controricorso;

5. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva;

considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, viene lamentato vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione degli art.77 e 50 d.P.R. 602/73, per avere la commissione negato la necessità che l'iscrizione ipotecaria fosse preceduta da intimazione di pagamento;

2. con il secondo motivo di ricorso, viene lamentato vizio di motivazione e violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/73, 60 d.P.R. 600/73, 2697 c.c., 148 e 149 c.p.c., 3, comma 1, e 14 1.890/1982 per avere la commissione ritenuto che la rituale notifica delle cartelle fosse stata dimostrata;

3. il primo motivo è fondato e va accolto.

Questa Corte, con decisioni alle quali il Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità" (Cass., Sez.U,n. 19667 de118/09/2014; Cass. n.23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14/4/2016); 4. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto, restando il secondo motivo assorbito, e la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. dato che non vi è necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ai sensi dell'art.384 c.p.c.) con accoglimento dell'originario ricorso e conseguente ordine ad Equitalia Nord di cancellazione dell'ipoteca de qua;

6. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda processuale;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'originario ricorso della contribuente ordina ad Equitalia Nord la cancellazione dell'ipoteca; compensa le spese del merito; condanna Equitalia Nord e l'Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 2600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 12 dicembre 2019.

 

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