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Estratto: “le considerazioni espresse dal giudice del gravame non sono corrette, in quanto le stesse postulano che il ricorso per revocazione ordinaria sarebbe svincolato dal rispetto di termini di decadenza. In realtà, la previsione contenuta nell'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis, ha unicamente la finalità di stabilire in quali casi è consentita la proposizione del ricorso per revocazione, ma non ha la funzione di definire i termini di decadenza ai fini della tempestiva proposizione, profilo disciplinato, piuttosto, dall'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario in forza del richiamo di cui all'art. 49, del decreto legislativo n. 546/1992. In particolare, l'art. 327, cod. proc. civ, prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che la revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, a meno che non sussistano i presupposti contemplati dal successivo comma secondo”.

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Estratto: sorgendo il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972) - e, dunque, nel caso di specie nell'anno 2004 -, non può trovare applicazione la modifica dell'art. 19 bis.1, primo comma, lett. i), del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotta con il d.l. n. 223 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, che esclude dal novero soggetti che hanno diritto alla detrazione dell'imposta quelli che effettuano la rivendita dei fabbricati ad uso abitativo; 2.4.2. secondariamente, perché la seconda parte del menzionato art. 19 bis.1, primo comma, lett. i), prevede - diversamente da quanto ritenuto dalla CTR - che il diritto alla detrazione spetta anche ai soggetti che effettuano locazione di immobili ad uso abitativo (come la S. s.r.I.) e godano del regime cd. del pro rata”.

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Estratto: “è innegabile (vista la tavola sinottica predisposta dall' appellata per il confronto tra dettato normativo e testo rogitato, che sono identici) che il contenuto dell'art. 6.1 del regolamento del trust B., di cui all'atto modificativo del trust stesso a rogito Notaio D. nn. XXX/XXX del 2018, sia del tutto conforme alla richiamata previsione normativa (…) Ritiene conclusivamente questa CTR che B Trust Onlus abbia diritto all'iscrizione nell'anagrafe ONLUS e, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello dell'Agenzia deve essere respinto”.

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Estratto: “la C.T.R. ha omesso di rilevare d'ufficio la tardività dell'appello a suo tempo proposto dall'Agenzia delle Entrate. (…) l'inammissibilità dell'appello proposto tardivamente è sempre e comunque rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione quando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia, dato che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”.

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Estratto: “Si deve prendere atto del giudicato esterno e dei suoi riflessi sul presente giudizio, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 13916/06 e n. 26482/07, con i limiti di cui S.U. 2735/17 (e ampi riferimenti successivi, tra cui Cass. V, n. 5943/07; n. 21170/16; n. 21395/17). Accolta l'eccezione pregiudiziale di rito, non debbono essere esaminati i motivi di merito. Il ricorso dev'essere accolto, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, il giudizio può essere definito nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente”.

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Estratto: “il motivo è fondato; - la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232); - nel caso di specie, manca un'adeguata motivazione perché la pronuncia si limita a richiamare l'accertamento del reddito d'impresa ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, rinviando del tutto genericamente all'avviso di accertamento effettuato a fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi del 2004, mentre è l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso che finisce per integrare sul punto la motivazione”.

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Estratto: “l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento atteggiandosi lo stesso quale sufficiente e bastevole formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale; - in tal senso quindi, il riferimento giurisprudenziale alla presentazione del modello «VR» quale «presupposto di esigibilità» deve intendersi nel senso che la stessa rappresenta un elemento meramente fattuale, rimesso nella disponibilità del contribuente interessato ed estraneo rispetto alla spettanza del diritto al rimborso avente quindi mera funzione sollecitatoria dell'attività di verifica dell'Amministrazione idonea a dare impulso e inizio al sub-procedimento amministrativo di esecuzione del rimborso stesso”.

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Estratto: “la nozione di inerenza da ultimo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che la collega alla esistenza di un nesso funzionale tra costo o spesa e l'attività dell'impresa nel suo complesso, ritenendo sussistente l'inerenza "anche per i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale", ovvero quando i costi si pongono "in correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

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Capita non di redo che giungano in studio dei clienti che hanno ricevuto una cartella di pagamento, che, tuttavia, si rivela contestabile sotto diversi motivi e quindi suscettibile di annullamento a seguito del processo instaurato con il ricorso.

In questa guida ti spieghiamo cos'è una cartella di pagamento e analizziamo 3 motivi per cui è possibile fare ricorso e non pagare.

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Estratto: “da quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell'atto impoesattivo primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti. Nel caso in esame, costituisce un dato pacifico che l'atto impugnato è un atto impoesattivo primario che è stato spedito al destinatario direttamente dall'Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento senza una formale notificazione tramite l'intermediazione dell'organo notificatorio; in applicazione di principi giuridici sopra richiamati, si deve concludere affermando la giuridica inesistenza dell'atto e l'improduttività di ogni effetto”.

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