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Estratto:costituisce ius receptum, infatti, che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente" (Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; Cass. n. 17646 del 06/08/2014; Cass. n. 27822 del 12/12/2013; Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009)”.

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Massima: "La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo".

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Estratto: "ritiene il Collegio di dare continuità all'insegnamento giurisprudenziale ormai prevalente (v. Cass. Sez. U., n. 24823 del 2015) ed ampiamente illustrato in Cass. n. 22786 del 2015, secondo cui «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa» (conf., tra le più recenti, Cass. n. 5149 del 2016 e 17202 del 2017)"

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Massima: “In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, proprio in considerazione del fatto che si fa riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, ed è necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Deve perciò ritenersi soltanto apparentemente instaurato il contraddittorio qualora l'Ufficio si limiti a trasmettere un questionario, del tutto ignorando le ragioni addotte dal contribuente”.

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Massima: “A fronte dell'esibizione della fattura, spetta all'Ufficio provare il difetto delle condizioni per la detrazione o la deduzione, e, secondo i principi generali in materia, tale dimostrazione può essere fornita con presunzioni semplici (Conf. Cass. n. 9108/2012). Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in un'evasione commessa dal fornitore (Conf. Cass. nn. 23560/2012 e 24426/2013)”.

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Estratto: “in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalla lettura dell'avviso di liquidazione emerge che l'Ufficio indica solo: il numero dell'atto «sentenza civile n. XXX», la controparte «xxx spa» e una serie di tre codici, 109T,806T, 964t, con a fianco la somma da corrispondere ad ogni titolo. Non viene indicata la base impositiva, né l'aliquota applicata per l'imposta. Non vengono neppure indicati gli articoli di riferimento del dpr 131/86. Ciò basta per rigettare l'appello” (dell’Agenzia delle Entrate - NDR)”.

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Massima: “L'amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime di non imponibilità dell'Iva applicato ad una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario UE non è iscritto al VIES, se non vi sono seri indizi legati ad una sussistenza di una frode e quando siano rispettati i requisiti sostanziali nelle operazioni messe in atto. Il principio è ormai consolidato ed è stato anche ultimamente riaffermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quando nello specifico la Corte dichiara che gli artt. 131 e 138 della direttiva 2006/ 112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato neghi l'esenzione dalla imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l'acquirente, domiciliato sul territorio dello stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale stato non è iscritto al sistema di scambio di informazioni m materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione”.

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MassimaÈ illegittimo, per violazione dell’obbligo al contraddittorio endoprocedimentale, l’avviso di accertamento emesso a seguito della risposta resa ad un questionario prima della notifica del processo verbale di constatazione. Tale principio trova fondamento nel diritto dell’Unione europea e nell’art. 97 della Costituzione a tutela del diritto di difesa del contribuente. In particolare, nel campo dei tributi armonizzati, tale obbligo assume rilievo generalizzato (Conf. Cass. nn. 24823/2015 e 19667/2014)

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Estratto: “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 15010 del 2014; v. anche Cass. n. 5374 del 2014), «il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo”.

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Massima: “Anche nell’ipotesi di indagine istruttoria condotta per mezzo di questionario l’Amministrazione finanziaria non può emettere l’atto impositivo prima della decorrenza del termine dei 60 giorni fissato dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, poiché la ratio della norma muove nella direzione dell’ampliamento e del potenziamento del diritto al contraddittorio nella fase di indagine (nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha violato il principio del contraddittorio poiché ha emesso l’avviso di accertamento solo dopo tre giorni da quello in cui il contribuente aveva inviato la documentazione richiesta con questionario, conseguentemente l’avviso deve essere annullato)”.

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