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Il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (ancorché nei limiti del diritto alla detrazione). Giudici annullano la cartella notificata alla contribuente.

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Estratto: “«La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 31483 del 3 dicembre 2019

Rilevato che:

-con sentenza n. 3498/39/2014, depositata il 26 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti del Fallimento di SD s.p.a. avverso la sentenza n. 107/02/2013 della Commissione tributaria provinciale di Latina che, accogliendo il ricorso del Fallimento, aveva annullato la cartella esattoriale n. XXXXXXXXXXXXXXXXX notificata al curatore, a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per il pagamento della somma complessiva di euro 41.876,48, iscritta a ruolo a titolo di Iva (pari a euro 28.478,00), sanzioni e interessi, conseguente al disconoscimento di credito d'imposta riportato dall'anno 2007 e posto in compensazione nella dichiarazione IVA 2009;

- la CTR ha ritenuto legittima la pretesa erariale concernente la sola imposta, mentre ha dichiarato la nullità della cartella per l'importo corrispondente alle sanzioni e agli interessi, osservando che: 1) era infondata l'eccezione preliminare del Fallimento di nullità della cartella per mancata previa emissione dell'avviso di accertamento, essendo consentito, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73, l'accertamento automatico anche per ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge;

2) in applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, la detraibilità dell'Iva in eccedenza era consentita solo nell'anno successivo, mentre rimaneva ferma, per le altre ipotesi, la possibilità di chiederne il rimborso;

3)in applicazione dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, essendosi il Fallimento, in ogni caso, conformato alle prescrizioni dell'Amministrazione contenute nella"risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 aprile 2007, n. 74", le sanzioni e gli interessi non erano dovuti;

- avverso la sentenza della CTR il Fallimento di SD s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi, al quale il Fallimento resiste a sua volta con controricorso;

- il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che:

- con il primo motivo del ricorso principale, il Fallimento di SD s.p.a. denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 30 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, per avere la CTR erroneamente ritenuto non riportabile in detrazione nella dichiarazione Iva 2009 il credito Iva sorto nel 2007, in ragione dell'omessa dichiarazione relativa a tale anno di imposta, nonostante l'art. 19 cit. preveda che l'eccedenza di imposta maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa può essere computata in detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;

- con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR confermato la cartella esattoriale quanto al disconosciuto credito di imposta, affermando che trovava applicazione nella specie l'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza argomentare in ordine all'avvenuta detrazione del detto credito nel rispetto degli artt. 19 e 55 del medesimo d.P.R., posti alla base della Risoluzione n. 74 del 2007;

-con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR erroneamente respinto l'eccezione di nullità della cartella in quanto non preceduta da un avviso di accertamento;

-- con il primo motivo del ricorso incidentale, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR pronunciato ultra petita, annullando la cartella, quanto alle sanzioni e agli interessi, per violazione dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, sebbene tale censura fosse stata sollevata per la prima volta dal curatore solo in sede di controdeduzioni in appello; - con il secondo motivo del ricorso incidentale, l'Agenzia denuncia, in subordine, la violazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, in per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittime le sanzioni- oltre agli interessi- ancorché la Risoluzione n. 74 del 2007 ammetta il diritto del contribuente alla detrazione anche in caso di dichiarazione omessa, ma solo in sede di controllo sostanziale e non anche in caso di controllo formale ex art. 54 bis d.P.R. n. 633/72;

- il primo motivo del ricorso principale è fondato alla luce del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 8 settembre 2016, n. 17757 secondo cui «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili» ( v. anche nello stesso senso Cass.. sez. 5 0 , n. 4400 del 2018);

- il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione;

la sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell'assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purché sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/72 per l'esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401); -nel caso di specie, quanto alla tempestività dell'esercizio del diritto di detrazione, è circostanza pacifica che il credito sorto nel 2007, di cui era stata omessa la dichiarazione, sia stato riportato nella dichiarazione Iva 2009, relativa al 2008, anno in cui è stato posto in compensazione; inoltre, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il primo giudice, con statuizione che non ha formato oggetto di appello e che è perciò coperta da giudicato interno, ha accertato che l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la sussistenza del credito portato in detrazione, di cui il Fallimento aveva sollecitato il controllo sostanziale in data successiva all'emissione della cartella;

- non è dunque in contestazione neppure la ricorrenza dei presupposti sostanziali per usufruire della detrazione;

- in conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso del Fallimento ed annullando la cartella impugnata;

- tenuto conto che l'orientamento espresso da questa Corte sulla questione dibattuta si è consolidato solo in data successiva alla proposizione del ricorso, le spese del doppio grado di merito e del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti nonché il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del Fallimento SD s.p.a. ed annulla la cartella impugnata; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 26 giugno 2019.

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