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Estratto: “le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo”.

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Estratto: “La CTR, come anticipato, ha però accolto il ricorso della contribuente affermando che «non v'è prova documentale che la sig.ra M. abbia partecipato alla distribuzione degli utili extra bilancio, né sussistono elementi obiettivamente apprezzabili idonei a pervenire, anche in via presuntiva, a tali conclusioni: la posizione di socia minoritaria (20%) e il non aver rivestito cariche sociali inducono a ritenere che l'altro socio Amministratore (nel frattempo divenuto latitante) gestisse la società come cosa propria senza rendere l'attuale appellante effettivamente partecipe della gestione». 5.6. La decisione della CTR si fonda su un fatto che non è contestato dall'Ufficio, il quale obietta il malgoverno della presunzione di matrice giurisprudenziale sopra indicato. 5.7. Così facendo, però, l'Ufficio, deduce un fatto diverso da quello positivamente affermato dalla sentenza impugnata, del quale chiede sostanzialmente il riesame nel merito. Ciò che in fin dei conti viene sollecitata in questa sede è la rivalutazione del fatto storico incontestabilmente affermato (la mancata percezione, da parte della contribuente, degli utili extra-bilancio) mediante la allegazione di una presunzione semplice. 5.8. Ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile”.

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Estratto: “La valutazione sulla eccessiva sproporzione rispetto alle condizioni di mercato del canone di locazione offerto per la stipula del contratto costituisce una questione di fatto che deve essere risolta in sede di merito perché deve prendere in considerazione le condizioni e il pregio dell'immobile, la sua collocazione, i prezzi normalmente praticati nella zona, in linea con i criteri stabiliti dall'art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, per la valutazione del valore normale dei beni e dei servizi, e con la esclusione della natura straordinaria delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile la stipula del contratto di locazione, non potendosi certamente pretendere che il contribuente agisca in perdita per evitare l'applicazione dell'art. 30, legge n. 724 del 1994 ”.

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Estratto: “Il primo motivo è inammissibile, dovendosi effettivamente rilevare come l'individuazione dell'oggetto del concorso a premi fossero i beni ritirati infine dal cliente e non i buoni ad esso rilasciati - ciò che avrebbe invece comportato la non assoggettabilità ad IVA dell'operazione se fosse stato considerato oggetto della cessione il credito in denaro incorporato nei buoni sconto consegnati ai clienti”.

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Estratto: “questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il "minimo indispensabile" all'esercizio dell'attività”.

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Estratto: “in tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere (Cass., Sez. 5, n. 27871 del 31/10/2018; Sez. 5, n. 24492 del 02/12/2015). Nella specie, essendo stata oggetto di contestazione la sussistenza di delega al funzionario che ha sottoscritto gli avvisi di accertamento, gravava sull'Agenzia delle Entrate l'onere di provare la sussistenza di tale delega; non avendo l'Agenzia delle Entrate adempiuto tale onere, esattamente la C.T.R. ha ritenuto la nullità degli avvisi impugnati”.

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Estratto: “la violazione dell'obbligo formale d'introduzione fisica delle merci nel deposito «non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell'Iva all'importazione poiché questa è stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile applicato dal soggetto passivo» (punto 37), stabilendo che «la sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo» (punto 49 e dispositivo)”.

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Estratto: “Ciò che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è, infatti, il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la "presunzione" indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635)”.

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Estratto: “il giudice d'appello ha utilizzato i dati fattuali prima richiamati (v. par. 3.1), coerentemente giungendo a sindacare la motivazione adottata dall'Ufficio, per aver recepito le risultanze del p.v.c. "in maniera passiva ed acritica in ordine ai profili innanzi evidenziati", ossia proprio quegli elementi accertati in fatto: si tratta, con ogni evidenza, di un giudizio lineare, sufficientemente costruito ed esposto, sia nelle premesse, che nelle conseguenze che se ne fanno derivare, nonché scevro da illogicità di sorta”. 

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Estratto: “sentenza impugnata, seppur redatta in modo estremamente sintetico, consente di individuare il thema decidendum, consistente nella sussistenza del diritto della contribuente alla deduzione dei costi sostenuti per la prestazione di servizi di consulenza assicurativa rese in favore dei propri consorziati e del diritto alla detrazione della relativa i.v.a. assolta”.

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