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Estratto: “la resistenza della ratio decidendi costituita dalla maturata decadenza dal potere impositivo rende irrilevante l'esame del secondo motivo del ricorso principale, con cui si aggredisce la diversa rado decidendi rappresentata dalla insussistenza della posizione debitoria della società contribuente relativamente al pagamento dei maggiori tributi accertati, in considerazione del fatto che aveva agito nella veste di rappresentante indiretto dell'importatore (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108)”.

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Estratto: “non ricorre il presupposto della autonoma organizzazione per il medico convenzionato che nell'espletamento della propria attività professionale si avvalga di una dipendente con funzioni di segretaria (Cass., 19 aprile 2018, n. 9786) o di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, che si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo (Cass. 17/05/2018, n. 12084). Nella fattispecie in esame, è pacifico in causa che il contribuente (medico convenzionato) abbia assunto part time una segretaria, sicché non ricorre il presupposto di imposta, individuato nella autonoma organizzazione”.

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Estratto: “a seguito della suindicata modifica apportata alla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, novella che opera quale jus superveniens avente efficacia retroattiva in bonam partem, stante il tenore del comma 3 dei medesimo articolo, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, che siano o meno inserite in una "frode carosello", per il solo fatto che sono stati sostenuti”.

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Estratto: “l'introduzione solo virtuale della merce importata nel deposito fiscale comporta, quindi, che l’IVA è dovuta al momento della importazione, sicchè il pagamento mediante il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. Reverse charge) costituisce un adempimento tardivo dell'imposta de qua; - tale versamento tardivo, tuttavia, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, è suscettibile di integrare solo una violazione formale, che non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo”.

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Estratto: “questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 22878/2014; Cass. 2967/2014; Cass. 13/10/2016, n. 26651) che il fatto che il professionista operi presso due (o più) strutture materiali non è circostanza che possa dar luogo ad un'autonoma organizzazione, ove tali studi costituiscano semplicemente uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio della attività professionale autonoma”.

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Estratto: “premesso che, nella specie, tra l'ultimo "processo verbale giornaliero di verifica" presso gli uffici amministrativi della società contribuente (datato 14 novembre 2007) e la notifica dell'atto impositivo (in data 17 dicembre 2007) erano intercorsi meno dei sessanta giorni prescritti dall'art. 12, comma 7, L. 212/00, non rilevando, a tal fine, il successivo "rapporto investigativo", allegato all'avviso di accertamento - sia con riguardo all'Iva che con riguardo all'imposta diretta (Irpeg)- non trattandosi di accertamenti "a tavolino"- è evidente la violazione ex art. 12, comma 7, cit., del contraddittorio endoprocedimentale”.

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Estratto: “La sentenza impugnata fa riferimento al termine di diciotto mesi previsto originariamente dall'art. 38 del D.P.R. 602/73, ignorando la sua estensione fino a quarantotto mesi disposta dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133”.

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Estratto: “è innanzitutto pacifico che la modifica dell'art. 14 co. 4 bis della I. n. 537 del 1993 intervenuta nel 2012, costituendo jus superveniens astrattamente più favorevole al contribuente abbia efficacia retroattiva (ex multis, cfr. Cass., , ord. n. 17788/2018; 26461/2014). Ne discende che ove risultassero contestati solo reati contravvenzionali, non potrebbero essere ripresi a tassazione i costi”.

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Estratto: “La CTR nella sintetica motivazione sembra richiedere la prova del rapporto specifico tra redditi esenti e sostenimento delle spese incrementative, mentre l'orientamento che oggi appare prevalente è quello per cui non occorre la prova dello specifico impiego della somme, ma è sufficiente dimostrare la disponibilità di somme (…) In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.”

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MassimaQualora il valore della cessione sia stato determinato a seguito di pubblico incanto, trova applicazione l'art. 44 del d.P.R. 131/1986 e non la norma generale di cui all'art. 43 stesso decreto e ciò anche nel caso in cui la vendita sia avvenuta con le forme proprie di una vendita privata”.

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