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Massima: “Ai fini dell'imposizione IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo o di un professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che tale struttura sia anche autonoma, cioè che faccia capo al lavoratore stesso. Non sono, pertanto, imponibili, ai fini IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compensi per le attività svolte all'interno di una struttura organizzata da altri (Conf. Cass. nn. 9692/2012, 4080/2017, 2448/2017 e 14339/2018)”.

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Estratto: “accolti in ragione della questione posta nel quinto motivo - relativa alla nullità assoluta degli atti impositivi, per la mancata loro sottoscrizione da parte del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato - che è fondata ed assorbente di tutte le altre. In tema di IVA, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.”

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Estratto: “l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'IVA all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50 bis, comma 4, lett. b) d.l. n. 331 del 1993 n. 331, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sia pur tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell'IVA, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione”.

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Estratto: “la sentenza ha espressamente dato conto del fatto che le peculiari caratteristiche della società contribuente giustificano la sussistenza del minor reddito prodotto rispetto alle previsioni dello studio di settore”.

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Estratto: “l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine (…) per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità”.

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Estratto: “l'avviso di rettifica ha fatto riferimento ai soli valori OMI, i quali peraltro non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima”.

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Estratto: “Censura la sentenza impugnata per avere la CTR negato rilievo al contributo di € 35.000,00 versato dal suocero mediante bonifico bancario sulla base dell'erroneo presupposto che la contribuente fosse tenuta a dimostrare l'effettivo impiego della somma per il sostenimento delle spese nell'anno di imposta in considerazione. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione al ricorso per cassazione — fissato per l'odierna camera di consiglio — relativo ad altra pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria in relazione ad avviso di accertamento per l'anno di imposta 2007, in considerazione dei profili di ordine processuale che investono esclusivamente il ricorso relativo al suddetto anno di imposta. Il ricorso è fondato.”

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Estratto: “l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenzíale dell'azione accertativa”.

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Estratto: “Va al proposito ribadito che, componendo il contrasto summenzionato, le sezioni unite di questa Corte hanno statuito come «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata.» (Cass. 11 maggio 2018 n. 11533)”.

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Estratto: “lo svolgimento di un'attività artistica», quale quella svolta dal B., «fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale”.

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