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Estratto: “la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 182 cod. proc. civ., della legge n. 890 del 1982, nonché degli artt. 16, 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa, nella sua dichiarata contumacia, nonostante l'omessa prova della notifica dell'atto di appello, dalla quale derivava l'inammissibilità del gravame in ragione della mancanza di una valida costituzione del contraddittorio. 2. Il motivo è fondato. Emerge infatti dall'esame degli atti di causa (…) che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in appello non già la cartolina di avvenuta notifica dell'atto di gravame, ma una mera reversale di invio di posta in uscita”.

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Estratto: “che il motivo, laddove lamenta la violazione dell'art. 109, comma 5, d.p.r. n. 917 cit., escludendo che possa esservi stata inerenza «in considerazione del fatto che trattasi di immobile detenuto in locazione e dunque di proprietà di terzi», è anche infondato; 4.3. che, difatti, deve ritenersi superato l'anteriore orientamento che, anche sulla scorta della lettura dell'art. 102, comma 6, TUIR, che disciplina l'ammortamento delle spese incrementative del costo di acquisto, giungeva alla conclusione che solo il proprietario dell'immobile che avesse sostenuto il ridetto costo di acquisto poteva procedere all'ammortamento in discussione (v. p. es. Cass. sez. trib. n. 1834 del 2010, proprio sulla specifica questione dell'ammortamento di costi di manutenzione di immobile strumentale in locazione”.

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Massima: “E' legittima la revisione del classamento per microzone effettuata dal Comune. Tuttavia, poiché la revisione incide sulla diversa classificazione della singola unità immobiliare, la stessa deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata. Tale obbligo deve essere assolto in modo rigoroso così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano l'atto amministrativo”.

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Massima: “La partecipazione del solo debitore all'atto notarile con cui un terzo manifesta la volontà di assumere il debito nei confronti del creditore non vale a far ritenere l'atto un contratto di accollo, laddove emerga, in relazione al preesistente rapporto debitorio, la spontaneità, caratterizzante l'espromissione, dell'impegno assunto dal terzo senza incarico da parte del debitore. Non è quindi rilevante il fatto che l'istituto bancario non abbia partecipato all'atto poiché il suo consenso può anche avvenire successivamente sia in maniera espressa che tacita (nel caso di specie non vi era dubbio circa la conoscenza dell'atto da parte dell'istituto bancario, provata dalla raccomandata ricevuta dalla stessa banca senza che fosse stata successivamente formulata alcuna comunicazione di opposizione: fatto, questo, che dimostrava l'avvenuta accettazione della proposta ed il perfezionamento dell'espromissione)”.

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Massima: “Il Principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino - contribuente ex art.10 - comma 1- legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) è uno dei principi cardini dello Stato di diritto. La previsione del menzionato articolo vincola l'interprete ed è applicabile ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Nel caso di specie, sussistendo la buona fede del contribuente, non sono dovute le sanzioni per superamento del c.d. "plafond" previsto in materia di compensazione IVA. Infatti all'epoca in cui il contribuente ha tenuto il comportamento sanzionato era dibattuta e comunque non risolta la questione relativa alla legittimità delle stesse compensazioni e del relativo importo”.

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Estratto: “gli studi di settore, da soli, costituiscono una semplice presunzione che, priva di altri specifici e concreti elementi e riscontri, del carattere di gravità, precisione e concordanza, da soli non sono sufficienti per fornire legittimazione all'operato dell'ufficio”.

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Estratto: “non avendo l'Ufficio assolto l'onere probatorio su di lui incombente circa il maggior valore dei beni rispetto a quello indicato in atto, le parti non erano onerate di provare alcunché e neppure era consentito ai giudici di appello di rideterminare il valore su basi equitative”.

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Quali sono le contestazioni fiscali che l’Agenzia delle Entrate potrebbe avanzare nei confronti di chi opera all’interno della nuova economia digitale?

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