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Estratto: “La CTR nella sua ratio decidendi critica il valore attribuito dai verbalizzanti sulla base della classe catastale (aumentato della media tenuto conto di quello della classe superiore) e non di una percentuale diversa dei valori OMI all'interno della sua propria classe catastale (A2); inoltre, constata che per due delle tre compravendite di villette le operazioni sono state vantaggiose per la contribuente (sia pure in misura modesta); infine, accerta l'esistenza di una seria giustificazione dell'antieconomicità della vendita della terza villetta, costituita dal fatto che l'immobile era rimasto invenduto per anni (almeno dal 1997 sino al 2003) e, dunque, l'operazione era ragionevolmente diretta a limitare le perdite, costituite anche da interessi passivi, imposte e spese di gestione. Si tratta di una motivazione congrua e logica, sorretta da accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito che la Corte non ha titolo per rivalutare in assenza di deduzione di una prova contraria decisiva ritualmente introdotta nel processo e non valutata dalla CTR”.

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Massima: “L'agevolazione prevista dal comma 10-ter, dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 2006, in materia di cessione di beni immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi richiede, ai fini dell'applicabilità delle aliquote ridotte, dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ed in particolare, sotto quest'ultimo profilo, che la cessione abbia ad oggetto beni immobili strumentali nell'ambito di una operazione di leasing finanziario. Dalla natura complementare dell'imposta discende l'illegittimità dell'avviso di liquidazione notificato, nel caso di specie, al solo notaio rogante quale sostituto di imposta; ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione doveva essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria, notificato alla parte acquirente ed alla parte venditrice, quale coobbligata in solido, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato”.

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MassimaSono detraibili come spese di pubblicità le spese di ospitalità per la stampa specializzata invitata ad eventi organizzati dal contribuente perché tendenti alla pubblicizzazione di prodotti dell'attività imprenditoriale. Nel caso di specie gli esborsi sopportati dalla società di moda evidenziano veri e propri costi funzionali del prodotto perché collegati a favore di coloro che provvedono alla diffusione mediatica dell'evento moda”.

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MassimaLa reintegrazione dei diritti lesi del legittimario non è assoggettata all'imposta di registro ma si applica l'art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990. Quest'ultimo afferma che nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La disposizione sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all'apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari. Conseguentemente, nel caso di specie, tra due fratelli viene stilata una conciliazione per cui uno viene soddisfatto mediante la ricezione di una somma di denaro in base alla quale rinuncia alla disposizione testamentaria in favore dell'altro a cui vene attribuita la proprietà di immobili”.

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Estratto:premesso che questa tipologia di fondi, per natura e finalità cui sono destinati, può trovare sistemazione nella categoria generale dei fondi "per rischi e oneri", esposti nel passivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. (comprensivi di quelli per trattamento di quiescenza ed obblighi simili, tra cui si rinvengono appunto i "fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc., i fondi di indennità suppletiva di clientela, i fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti" secondo la classificazione prevista nel principio contabile OIC 19), nella giurisprudenza di questa Corte vi è sempre maggiore consapevolezza che per essi la previsione, regolamentata, di condizioni al cui verificarsi segua la perdita del trattamento premiale differito alla cessazione del rapporto non esclude la deducibilità dei relativi accantonamenti secondo il principio di competenza (cfr. Cass., sent. n. 7340/2008 in riferimento ai cd. premi fedeltà; Cass., sent. n. 26534/2014 e ord. n. 19620/2018)”. 

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Estratto: “il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non sono riprodotte né allegate, a corredo del motivo, le fatture in questione; (…) anche questo mezzo è inammissibile per il mancato soddisfacimento del requisito dell’autosufficienza, in assenza delle fatture”.

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Estratto: “l'avere il professionista impiegato part-time alle proprie dipendenze un'unica collaboratrice con mansioni di segretaria non costituisce, infatti, circostanza dì per sé sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo del tributo in esame”.

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Estratto: “va preso atto che con detta decisione irrevocabile si è sancito che i lavori de quibus (…) erano ancora causa fattuale idonea ad integrare l'esclusione dell'applicabilità dello studio di settore (…). In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formulata con la memoria della ricorrente, decidendo sul ricorso ed essendone comunque preclusi ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata ed accolto il ricorso originario della società contribuente

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Estratto: “l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore”.

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Estratto: “gli elementi indicati dall'ufficio a sostegno della pretesa apparivano ancorati a mere presunzioni, cui non hanno fatto seguito riscontri probanti di alcun genere. Il giudice di appello ha poi evocato «ad ulteriore sostegno delle valutazioni di cui immediatamente sopra», il riferimento alle sentenze del giudice penale che sono pervenute alla conclusione secondo cui «i fatti addebitati non risultavano provati nella loro materialità»”.

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