Estratto: “il giudice di secondo grado non ha dedicato alcun passaggio motivazionale ai fatti dedotti dal XXX con l'appello - specificamente circa l'utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente bancario per le occorrenze della vita quotidiana, la contestata natura fittizia dell'intestazione del conto alla propria moglie o, quantomeno, la riferibilità ad esso ricorrente delle relative operazioni, difettando la relativa prova - così non consentendo di ripercorrere l'iter logico-giuridico in base al quale (implicitamente) è stata negata valenza decisiva ai fatti predetti, astrattamente dotati, al contrario, del detto requisito. Non senza dire che la motivazione in discorso, anche e ben al di là degli stessi specifici motivi addotti dall'odierno ricorrente, appare davvero incomprensibile. 4.1 — In definitiva, il ricorso è accolto.”
Estratto: “la CTR ha considerato tout court insufficiente la prova fornita dal contribuente sulla base di un diverso e non condivisibile criterio di prova, esigendo, cioè, che il contribuente dimostrasse non soltanto il possesso di redditi di importo idoneo a giustificare la spesa per incrementi patrimoniali (nella specie, …), ma anche che proprio quei redditi fossero stati impiegati per sostenere le suddette spese; né ha esaurientemente dato conto delle ragioni della ritenuta assenza degli ulteriori elementi atti ad integrare la prova contraria.”
Estratto: “Nella fattispecie di cui all'art. 24, paragrafo 2, capoverso b), della Convenzione, l'interpretazione letterale deve prendere atto che, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa disposizione, l'esclusione, dalla base imponibile delle imposte italiane, dei redditi derivanti dai dividendi pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica italiana da parte di una società residente della Repubblica federale di Germania, il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25 per cento dalla società italiana, è espressa in termini incondizionati e non correlata all'ipotetico ulteriore presupposto della doppia imposizione giuridica, nella specie della contemporanea imposizione, alla fonte, sugli stessi dividendi, da parte dello Stato tedesco”.
Estratto: “in tema di IVA, l' art. 19, primo comma, del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa, presuppone, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente - qualità nel caso che occupa incontroversa - l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso. Su queste basi, il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui agli art. 19 del d. P. R. n. 633 del 1972 si fonda in senso assorbente sull'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato d.P.R”.
Estratto: “«le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione rientrano nella base imponibile dell'IVA a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ai sensi dell'art. 16, comma 3, TUA, poiché solo in questo caso entrano a fare parte del prezzo pagato da quest'ultimo e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto».
Estratto: “l'avviso di accertamento è immotivato perché enuncia genericamente l'inesistenza delle operazioni come derivanti da fatture per operazioni apparenti emesse a carico della società T., senza neppure individuare le fatture ritenute fittizie. In mancanza dell'allegazione degli elementi sintomatici potenzialmente capaci di consentire al cessionario o committente di rendersi conto o, almeno, di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasione e degli elementi indiziari idonee a giustificare la contestazione dell'Ufficio, non può gravare sul contribuente l'onere di provare, in applicazione di principi ordinari sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c. c.), di non essere a conoscenza della inesistenza di fatture a monte".
Estratto: “qualora sussista, come nel caso in esame, una normativa specifica che disciplini il contraddittorio endoprocedimentale, la previsione di cui all'art. 12, comma 7, cit., si applica a tutti i tributi, quindi anche ai tributati armonizzati, sicchè, ove sia avvenuto un accesso degli accertatori presso i locali dell'impresa, trova sicura applicazione generale, e senza distinzione tra tributi armonizzati e non, l'obbligo di contraddittorio; ne consegue che correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che, nella fattispecie, l'avviso di accertamento, emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione, era da considerarsi illegittimo per violazione del diritto al contraddittorio; né assume pregio l'ulteriore contestazione in ordine alla sussistenza delle ragioni di urgenza; è vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. civ., 16 marzo 2016, n. 5137), il vizio invalidante l'avviso di accertamento non consiste nella omessa enunciazione dei motivi di urgenza che hanno determinato l'emissione anticipata dell'atto, bensì nell'effettiva assenza di specifiche ragioni di urgenza riferite al rapporto tributario controverso e, pertanto, compete all'amministrazione interessata fornire la prova della concreta ricorrenza, all'epoca dell'emissione, di siffatto requisito esonerativo dall'osservanza del termine; tuttavia, il motivo di ricorso in esame si limita ad affermare che la ragione di urgenza non deve essere indicata nell'avviso di accertamento, ma è l'urgenza che appare sussistere in base ad elementi ragionevoli, sicchè essa è motivata”.
Estratto: “In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 18184 del 2013, hanno statuito il seguente principio: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus>>”.
Estratto: “il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perché fondata su una diversa causa petendi o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale, pertanto, non si è realizzato il contraddittorio”.
Estratto: “la C.T.R., nel rigettare il ricorso per revocazione dell'Agenzia delle Entrate, perviene ad un dispositivo conforme a diritto, sia pure con una motivazione errata, suscettibile di correzione. (…) la C.T.R., con la sentenza oggetto di revocazione, pur ritenendo che l'accertamento nei confronti del socio della società di capitali a base ristretta (una s.r.l.) fosse un presupposto indefettibile per l'accertamento nei confronti del socio, aveva poi concluso nel senso che l'Ufficio non avesse dimostrato la distribuzione degli utili ai soci”.