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Estratto: “La motivazione della CTR è (...) gravemente lacunosa nella parte in cui, nel sostenere che non erano state forniti elementi "sullo stato dei luoghi e sull'assetto dell'area da urbanizzare" e che non si erano valutati la prossimità alla piazza centrale di XXX e l'esistenza di dorsali principali, non ha esaminato i documenti indicati dai ricorrenti, in particolare le delibere del Consiglio comunale di XXX. Inoltre, risulta non motivata, perché basata sull'affermazione della "assenza di riferimenti specifici", nonostante la presenza agli atti dei documenti de quibus, la determinazione in euro 100.000,00 dei costi di urbanizzazione fondata sulle "conoscenze" della CTR.”

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Estratto: “la CTR, pur avendo posto correttamente alla base della determinazione del valore venale del bene l'analisi comparativa con altri beni similari, e ritenuto motivatamente comparabili anche strutture site in un Comune diverso ma vicino, ha omesso senza motivazione di valutare gli immobili indicati dallo stesso Ufficio (…) Quanto poi agli immobili indicati dalla contribuente ha escluso la comparabilità di uno di essi, sulla base del dato della diversa ricettività, ma nulla ha motivato in relazione agli altri quattro, sempre di valore inferiore”.

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Estratto: “Secondo una corretta applicazione del criterio giuridico di riparto dell'onere della prova, invece, spettava all'Amministrazione finanziaria - nella veste di attrice sostanziale, la quale, coll'atto impositivo, aveva fatto valere la maggiore pretesa erariale, derivante dall'indeducibilità dei costi inesistenti - dimostrare l'effettivo trasferimento, totale o parziale, nell'esercizio 2005, degli immobili solo apparentemente ristrutturati”.

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Estratto: “La lettura del provvedimento evidenzia, senza possibilità di equivoco, che l'insussistenza della nullità della dichiarazione presentata dal liquidatore della fallita, già accertata dalla sentenza della CTR in quella sede impugnata, e la conseguente carenza del presupposto del potere accertativo induttivo di cui al citato art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono state confermate da questa Corte, sia pur previa correzione della relativa motivazione, e pertanto esulavano dall'oggetto del giudizio di rinvio ed erano passate in giudicato tra le parti”.

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Estratto: “Tale tecnica motivazionale si espone senz'altro al vizio dedotto di nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'ad 132 c.p.c., come già evidenziato da questa Corte, quanto meno nella sentenza a Sezioni Unite n. 22232 del 2016, in cui è stato affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo" quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.

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Estratto: “Va quindi applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale «nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità”.

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Estratto: “deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e)”.

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Estratto: “gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione”.

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Estratto: “l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua de/lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni»”.

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Estratto: “Quanto sopra accertato circa il contenuto dell'atto di appello comporta la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso in quanto le questioni ivi proposte non risultano essere state proposte in sede di appello”.

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