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Il risarcimento da perdita di chance ottenuto dal lavoratore non è soggetto ad imposte. Agenzia delle Entrate dovrà procedere al rimborso integrale. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 6

Ordinanza n. 19637 del 22 luglio 2019

Rilevato:

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello di S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo: quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della contribuente contro un diniego di rimborso IRPEF; che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 917/1986, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente escluso l'assoggettabilità a tassazione delle indennità risarcitorie percepite in forza di una sentenza del giudice del lavoro, il quale aveva liquidato una somma a titolo di risarcimento danni in relazione all'illegittimità di contratti a termine stipulati in successione; che l'intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è infondato; che, infatti, gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986. (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5072); ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna in solido il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di I gge. Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2019.

 

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