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Vendere su Amazon. Possibili controlli e sanzioni dell’Agenzia delle Entrate. 3 cose da sapere

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Forza maggiore. Caso di non applicabilità delle sanzioni. Come far togliere le sanzioni tributarie in caso di avviso di accertamento.

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Far togliere le sanzioni tributarie in caso di accertamento. Caso di non applicabilità delle sanzioni: l’incertezza della norma tributaria.

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Cosa rischi se vendi videocorsi online senza aprire partita IVA. Cosa può contestarti l’Agenzia delle Entrate? 3 cose da sapere

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Affitti in nero ed istruzioni per compilazione modulo RLI.

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Prestazione occasionale. Rischi di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Estratto: “Preso atto della fondatezza, sul punto, di tali deduzioni, l'amministrazione provvedeva all'annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di 'contestazione' ed alla sua sostituzione (…). Sennonchè, questa notificazione è avvenuta (…) ben oltre il termine annuale (…). Se è vero che l'amministrazione è sempre ammessa all'annullamento in autotutela, senza pregiudizio del successivo esercizio della potestà impositiva (che non si 'consuma' per il solo fatto di essere già stata esercitata con l'atto poi autoannullato), altrettanto indubbio è che tale successivo esercizio incontra pur sempre il limite del decorso, medio tempore, del termine decadenziale previsto dalla legge”.

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Estratto: “In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, n. 43, applicabile ratione temporis, contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante (…) nella specie, la CTR ha erroneamente applicato la sanzione in oggetto a fattispecie dalla stessa non contemplata, in quanto riguardante un omesso versamento d'IVA (da parte della c.d. «cartiera»).”

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Estratto: “la Commissione ritiene di accogliere l'appello del contribuente. Il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per ogni trascurabile irregolarità o violazione e non può essere disgiunto dagli obbiettivi per cui la legge colpisce e sanziona. Vale a dire la prevenzione delle frodi in danno dell'Erario, il contrasto all'evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l'assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. Tanto che lo statuto del contribuente impone all'Amministrazione di instaurare un contraddittorio col contribuente, al fine di rimuovere quegli ostacoli o incomprensioni o equivoci, che sempre ci possono essere. (…). Una sanzione di oltre 31mila euro per una così veniale irregolarità, irrogata tra l'altro senza aver preventivamente invitato la società a regolarizzare la sua posizione in relazione al suo attestatore, è in contrasto con le finalità e il sistema statutario predetto”.

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