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COME COMPORTARSI IN CASO DI RICEZIONE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO: 3 COSE DA SAPERE Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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L'Agenzia delle Entrate ti ha notificato la tanto temuta “busta verde”? Hai ricevuto una PEC dall’Agenzia delle Entrate? Cosa occorre fare ed a cosa bisogna stare attenti?

Se ricevi un avviso di accertamento vi sono sicuramente dei punti che devi assolutamente conoscere per evitare problemi disastrosi.

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In questo articolo faremo luce su 3 delle cose che devi assolutamente sapere se ricevi un avviso di accertamento.

Innanzitutto, va premesso che l'avviso di accertamento è, generalmente, l'atto conclusivo dell'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

Con questo atto l'Agenzia delle Entrate, di regola, comunica al contribuente la violazione di norme fiscali.

Si tratta di un atto esecutivo con cui l’Agenzia delle Entrate ordina al contribuente di pagare quanto calcolato, unilateralmente, all’interno dell’avviso di accertamento, dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Esemplificando, all’interno dell’avviso di accertamento l’Agenzia potrebbe ipotizzare un fenomeno di evasione fiscale, e calcolare quante imposte avresti dovuto versare, chiedendo nel contempo il pagamento immediato di interessi e sanzioni.

Tieni a mente queste 3 cose da sapere in caso di ricezione di avviso di accertamento:

1) La legge prevede un termine di 60 giorni successivi alla notifica per procedere al pagamento di quanto preteso oppure, in alternativa, per contestare l'avviso di accertamento e presentare ricorso.

Presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente (potrai chiederne l'annullamento totale o parziale, e quindi di non pagare o pagare in parte).

2) Nell’avviso di accertamento l’Agenzia ti informerà inoltre della possibilità di presentare un’istanza in autotutela nel caso in cui tu non sia d'accordo con le pretese fiscali richieste. Tuttavia, attenzione, perché quest’istanza non sospende in nessun modo il termine per proporre ricorso. Questo significa che se presenterai l’istanza di autotutela senza presentare ricorso (pensando magari di aver risolto con quell’istanza), se l’Agenzia si rifiuterà di riconoscere spontaneamente l’errore (e su quell’istanza decide la stessa Agenzia non un giudice!) non potrai far più nulla e non potrai più contestare l’avviso davanti ad un giudice con un ricorso;

3) Nell’avviso di accertamento l’Agenzia ti informerà inoltre della possibilità di presentare reclamo/mediazione (obbligatoria in tutti i casi di debito non superiore ai 50.000 euro).

Tuttavia, attenzione, perché si tratta non di un’istanza meramente formale ma di un vero e proprio ricorso. Questo perché trascorsi 90 giorni senza che l’Agenzia l’abbia accolta non potrai scrivere e presentare un (nuovo) ricorso, ma dovrai depositare quello che è stato già scritto presentando reclamo, con tutta una serie di limiti (che riguardano i processi in generale) in ordine all’impossibilità di introdurre motivi nuovi (non rilevabili d’ufficio). Questo significa che, se hai presentato un’istanza di reclamo/mediazione poco motivata, sarai obbligato a depositare senza modifiche quella stessa istanza, che essa stessa si “trasforma” in un ricorso; cosicché, se poi scopri che l’atto era invalido per un motivo che inizialmente non conoscevi e che non hai scritto nel reclamo, quel motivo non potrà più farti vincere la causa perché non ne hai parlato sin dal principio.

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Qualunque sia la tua situazione, se hai in mano un avviso di accertamento devi al più presto capire quanti giorni hai ancora a disposizione per intervenire.

Basta sforare di un giorno e non potrai più proporre ricorso e dovrai pagare tutto, compresi interessi e sanzioni, senza nessuna riduzione (ricorso che, magari perché motivato con il richiamo di un granitico orientamento giurisprudenziale a te favorevole, avrebbe potuto permetterti di ottenere l’annullamento integrale e non pagare alcunché).

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Una volta calcolato il tempo ancora a disposizione per pagare o proporre ricorso (che decorre dalla data di notifica, la quale, tieni a mente, in determinati casi potrebbe diversa dalla data in cui hai letto l’atto, per esempio ritirato alle poste dopo lunga giacenza), il mio consiglio è far esaminare l’atto da un avvocato tributarista esperto proprio in quello (ossia esperto proprio nel fare ricorsi tributari; non so tu ma se, facendo le corna, dovessi avere problemi di cuore io andrei da un cardiologo non da un dermatologo ad esempio), e così, grazie a lui, capire cosa si può fare, quali potenziali motivi di ricorso vi potrebbero essere, se vi sono stati errori formali o sostanziali, eccetera.                                              

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Fai attenzione: l'avviso di accertamento deve essere emanato dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate e deve riportare, tra gli altri, i seguenti elementi:

- la motivazione della pretesa;

- le maggiori imposte dovute;

- le sanzioni;

- le modalità e il termine di pagamento;

- l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni;

- il responsabile del procedimento;

- l'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere.

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AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO 2

AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO 3

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