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Contestata l’esterovestizione di società Svizzera. La sede delle decisioni era a Padova. Contribuente omette di pianificare correttamente e riceve controlli fiscali e avvisi di accertamento per numerose annualità.

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Contestata l’esterovestizione di società Svizzera. La sede delle decisioni era a Padova. Contribuente omette di pianificare correttamente e riceve controlli fiscali e avvisi di accertamento per numerose annualità.

Estratto: “Ad avviso del Collegio risulta adeguatamente provata la esterovestizione e la residenza fiscale in Italia della F. Sa dall'esame di tutti gli elementi rilevati dall'Ufficio (email, casella elettronica in uso, contatti diretti con i clienti ed i professionisti indicati dalla Società, etc) che provano che la sede in cui venivano prese le decisioni gestionali nei confronti dei clienti e dei dipendenti della Società era a Padova”.

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Sentenza del 04/09/2023 n. 851 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto Sezione/Collegio 5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Propone appello avverso la Sentenza n. 366 pronunciata in data 15 ottobre 2019 e depositata il 06 novembre 2019 dalla Ctp di Padova Sez. III la Società F. Sa, avente sede legale in Paradiso (Svizzera) risultata soccombente con addebito di spese di lite per euro 2.500,00 omnicomprensivi.

L'odierno contenzioso tra origine da una verifica fiscale eseguita a carico del Dr S. C., cui la Gdf faceva seguire una verifica fiscale nei confronti della Società F. Sa, inizialmente limitata alle annualità dal 2010 al 2013 ma poi estesa anche alle annualità 2008 e 2009.

Con il Pvc del 31.03.2014 i verificatori contestavano la presenza, presso gli uffici dello Studio G. - Apc, della sede amministrativa effettiva della Società F. sa, avente sede legale a Lugano (Svizzera) e, conseguentemente, ne rilevavano l'esterovestizione.

Esaminata la documentazione raccolta nonché la memoria presentata in data 30.05.2014 dalla F. Sa, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della stessa cinque avvisi di accertamento per gli anni dal 2008 al 2012 ed un successivo avviso di accertamento n. T6S030501262/2018 per l'anno 2013 oggetto dell'odierno contenzioso.

L'Ufficio notificava il predetto atto sia presso la sede effettiva, lo Studio G., sia presso la sede Svizzera della Società F. Sa la quale, dopoo aver ricevuto l'avviso, proponeva istanza di autotutela con riferimento alle sanzioni irrogate, invocando l'applicazione del cumulo giuridico della sanzione irrogata con l'atto in contestazione con le sanzioni già irrogate con gli atti per le precedenti annualità.

A seguito del rigetto di detta istanza da parte dell'Ufficio, la F. Sa proponeva ricorso motivato da plurime doglianze tutte rigettate dal Giudice di Prime cure che, in particolare, a sostegno della propria decisione rilevava:

.- la correttezza e legittimità della notifica dell'avviso alla F. Sa sia presso la sede legale in Svizzera che presso quella effettiva, accertata a Padova presso lo Studio G.;

.-la correttezza della durata della verifica fiscale, durata 23 giorni;

.-l'adeguata motivazione dell'avviso di accertamento, regolarmente sottoscritto da funzionario della carriera direttiva, delegato dal Capo Ufficio;

Rilevava altresì nel merito i seguenti elementi, fondanti la decisione assunta di ritenere la F. Sa residente e come tale soggetto passivo di imposta in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 3 del Tuir:

.-la Società F. Sa è controllata al 100% dalla CO.GE.FIN., società con sede in Roma, di cui fanno parte i professionisti dello Studio G. di Padova ove è stata accertata la sede effettiva della società;

.-la Società F. controlla la Società Hypericon, con sede in Padova per la quale non ha fornito prova riguardo alla partecipazione meramente fiduciaria;

.- presso lo Studio G. venivano assunte le scelte dirigenziali ed operative ed il Dr S., membro dello Studio G., svolgeva per la F. Sa mansioni di amministratore di fatto, manteneva rapporti diretti con i clienti ed impartiva istruzioni ai dipendenti della Società Svizzera;

.-l'attività prevalente della F. Sa si svolge nel territorio italiano. Nel periodo oggetto di verifica, la F.

Sa ha svolto attività di assunzione di mandati fiduciari, di consulenza fiscale e di prestazioni di servizi prevalentemente rivolti al mercato italiano nei confronti di società e/o persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

Da ultimo, il Giudice di Prime cure riconosceva la correttezza dell'Ufficio nell'aver riconosciuto i costi societari in base alla documentazione prodotta dalla Società e la non operatività del c.d. cumulo giuridico pluriennale in tema di applicazione delle sanzioni in quanto, per quanto previsto dall'art. 12, comma 6 del D.lgs n. 472/1997, "il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione".

L'appello proposto dalla F. Sa si fonda sulle seguenti doglianze:

.-Illegittimità della Sentenza nella parte in cui non ha accolto le eccezioni concernenti l'inesistenza giuridica della procedura notificatoria e, di conseguenza, del provvedimento impugnato quale atto impositivo recettizio, con funzione di titolo esecutivo e precetto - Violazione degli artt. 60 D.p.r. n. 600/1973 e 29 D.l. n. 78/2010;

.-Nullità della Sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui i primi Giudici non hanno esplicitato l'iter logico-giuridico che ha portato al rigetto del motivo di ricorso con il quale è stato eccepita la nullità dell'atto per vizio di motivazione - Violazione dell'art. 36 D.lgs. n. 546/1992;

.-Illegittimità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto di configurare una fattispecie di esterovestizione in ragione della partecipazione detenuta da F. nella società Hypercom S.r.l .- Violazione dell'art. 73, comma 5-bis, D.p.r. n. 917/1986;

.-Illegittimità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto di configurare in Italia la sede effettiva di F. e, quindi, la residenza nel territorio dello Stato - Violazione dell'art. 73, comma 3, D.p.r. n. 917/1986;

.-Illegittimità della Sentenza nella parte in cui ha esteso la presunzione di esterovestizione a comparti impositivi diversi dalle imposte sui redditi - Violazione degli artt. 73 D.p.r. n. 917/1986, 2697 c.c., 1, 7-ter D. p.r. n. 633/1972 e 4 D.p.r. n. 446/1997;

.-Illegittimità della Sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità del principio del cumulo giuridico pluriennale nell'irrogazione delle sanzioni di cui all'atto impugnato - Violazione dell'art. 12, commi 5 e 6, D.lgs. n. 472/1997.

Si è costituito l'Ufficio con proprie controdeduzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di appello non merita accoglimento in quanto il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, rileva che i medesimi atti impugnati sono stati notificati alla F. Sa sia presso la sede in Svizzera, sia presso lo Studio G. a Padova, sede effettiva della Società. La notifica presso la sede in Svizzera è legittima avendo l'Ufficio notificato gli atti tributari con le modalità previste dalla normativa italiana. In ogni caso, l'eventuale errore di notifica sarebbe comunque sanato dalla proposizione del ricorso avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato.

Il secondo motivo di appello non merita accoglimento in quanto l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare le osservazioni proposte dalla controparte nello svolgimento del contraddittorio ma non di esplicitare puntualmente detta valutazione nell'atto impositivo. Dalla documentazione agli atti si rileva che, in realtà, l'Ufficio espressamente indica di non condividere le osservazioni di controparte, esaminate analiticamente e con motivazione espressa e specifica. Non risulta pertanto necessario, ai fini motivazionali, che l'accertamento menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, c.7 dello Statuto del contribuente.

Il terzo motivo di appello non merita accoglimento in quanto esiste una presunzione legale relativa all'art. 73 c. 5 bis Tuir, di residenza nel territorio italiano per le società o enti che detengano partecipazioni di controllo in società o enti residenti, qualora il controllo sia realizzato da soggetti residenti in Italia. Nel caso di specie la F. sa è controllata al 100% dalla C.G.F srl che controlla a sua volta la H. srl all'84% e la C.G.F srl è la società partecipata dai professionisti costituenti lo Studio G. e quindi residente in ItaliaLa presunzione legale di residenza pone a carico del contribuente l'onere di provare, con elementi di fatto certi e documentati, il contrario, cosa che i contribuenti non esaustivamente provato non risultando sufficiente, ad avviso di questo Collegio, né il mero richiamo all'attività della citata società di professionisti né il dichiarare solamente un ruolo di gestione fiduciaria mediante esibizione, peraltro solo in sede di ricorso e non di verifica, di una scrittura privata priva di data certa.

Il quarto motivo di appello, correlato al terzo non merita accoglimento. Ad avviso del Collegio risulta adeguatamente provata la esterovestizione e la residenza fiscale in Italia della F. Sa dall'esame di tutti gli elementi rilevati dall'Ufficio (email, casella elettronica in uso, contatti diretti con i clienti ed i professionisti indicati dalla Società, etc) che provano che la sede in cui venivano prese le decisioni gestionali nei confronti dei clienti e dei dipendenti della Società era a Padova presso lo Studio G.

Il quinto motivo di appello non merita accoglimento in quanto le prestazioni rese nei confronti di clienti italiani nel territorio italiano devono legittimamente essere assoggettate ad Iva ed Irap. Non può essere ammessa in detrazione alcuna iva riferita ad acquisti visto che non risulta prova certa della relativa corresponsione e non avendo la F. Sa tenuto una corretta contabilità ai fini iva.

Il sesto motivo di appello non merita accoglimento in quanto, come già rilevato dall'Ufficio nel proprio provvedimento di diniego in autotutela, l'art. 12 co. 6 del D.lgs n. 472/1997 dispone che "Il concorso e l continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione". Nel caso di specie è escluso il trattamento citato in quanto la F. Sa, ricevute le contestazioni, ha proseguito nel 2014 e nelle annualità successive, e quindi pur dopo la notifica del Pvc, a non presentare dichiarazioni fiscali in Italia omettendo il versamento delle relative imposte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questo Collegio

P.Q.M.

Respinge l'appello proposto dalla contribuente e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese di lite liquidate in euro 2.000,00 omnicomprensive.

Così deciso in Camera di Consiglio, lì 04 marzo 2022.

 

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Esterovestizione societaria e reati tributari

§§§

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