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La sentenza dichiara l'intimazione nulla per prescrizione. Riformata la sentenza che riteneva applicabile la prescrizione di 10 anni, si applicava infatti quella di 5 anni. Ricorso accolto.

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Estratto: “il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. 5.3. Il giudice del merito non si è attenuto ai principi esposti, in quanto, una volta verificato che l'intimazione ad adempiere è stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescienza, lasciando scadere il termine concesso per l'opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 20956 del 6 agosto 2019

RITENUTO CHE:

P. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma una intimazione di pagamento per ICI, notificata il 28.3.2014, relativa agli anni di imposta dal 2000 al 2003 e la cartella di pagamento presupposta, assumendo, inter alla, il difetto di notifica e la prescrizione del credito. L'adita Commissione, con sentenza n. 3039/22/14, rigettava il ricorso, in ragione della definitività della pretesa fiscale per la rituale notifica della cartella presupposta. Il contribuente appellava la pronuncia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 2861/35/15, respingeva il gravame, assumendo la regolarità della notifica della cartella e l'applicazione del termine di prescrizione decennale dell'imposta comunale sugli immobili. P. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso in relazione agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe rigettato l'appello proposto dal contribuente ritenendo che l'impugnazione avesse ad oggetto la contestazione del sistema di notifica tramite ufficio postale utilizzato da Equitalia Sud, laddove il gravame riguardava il difetto di notifica a mezzo del servizio postale effettuata in violazione delle modalità di esecuzione previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 137 c.p.c. e seguenti, con particolare riguardo all'art. 149 c.p.c. e all'art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982, introdotto per effetto della riforma della I. n. 31 del 2008, secondo cui, in ipotesi di notifica eseguita a persona diversa dal destinatario, nella specie sorella, era necessario l'invio della raccomandata a.r. informativa.

2.Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 137 e ss. c.p.c. e art. 7 I. n. 890 del 1982, come modificato dalla legge n. 31 del 2008, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la Commissione Tributaria Regionale, nel richiamare l'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 comma 1, avrebbe completamente ignorato le successive modifiche di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 e dell'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, tenuto conto della circostanza che la cartella si presuppone notificata nel 2008. Pertanto, nell'ipotesi in cui fosse dimostrata la consegna del plico, contenente l'atto impositivo, nelle mani di altro soggetto legittimato a riceverlo, sarebbe stato necessario l'invio di una seconda raccomandata informativa mediante la quale dare notizia al destinatario della consegna dell'atto a lui destinato nelle mani di un soggetto diverso, con indicazione della data della consegna e del messo notificatore.

4. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione degli artt. 11 d.lgs. n. 504 del 1992, e falsa applicazione degli articoli 2948 c.c. e 2953 c.c., in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che i giudici del merito avrebbero erroneamente interpretato gli artt. 2953- 2948 c.c. e art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, ritenendo non decorso il termine di prescrizione, con la conseguenza che il tributo si sarebbe prescritto essendo decorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella avvenuta in data 14.3.2008, a quella della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 28.3.2014.

5. Per ragioni di priorità logica va esaminato il terzo motivo di ricorso. Il motivo è fondato. Dall'accoglimento del terzo motivo consegue l'assorbimento del primo e del secondo.

5.1. Il giudice di appello ha ritenuto che il credito per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione della cartella di pagamento, sia soggetto non al termine di prescrizione quinquennale previsto per il tributo, bensì al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. , e che l'intimazione ad adempiere sarebbe stata notificata tempestivamente. A tale riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 23397 del 2016, hanno affermato che: "Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opposi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c. c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

5.2. Orbene, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili, relativa alle annualità dal 2000 al 2003, sia stata eseguita in data 14.3.2008, la notifica della intimazione di pagamento, avvenuta in data 28.3.2014 è stata effettuata oltre il termine di prescrizione quinquennale dell'imposta. Sulla base dei principi espressi dalle SS.UU. non può revocarsi in dubbio che l'affermazione giurisprudenziale che individua il termine di prescrizione della pretesa fiscale divenuta irrevocabile, per effetto della definizione del procedimento giurisdizionale promosso dal contribuente, in quello decennale, si riferisce alla fattispecie, che qui non ricorre, in cui l'accertamento è divenuto definitivo per in~) impugnazione giurisdizionale, essendo il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non più l'atto amministrativo, ma la sentenza.

Nella fattispecie, il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

5.3. Il giudice del merito non si è attenuto ai principi esposti, in quanto, una volta verificato che l'intimazione ad adempiere è stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescienza, lasciando scadere il termine concesso per l'opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento.

6. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il secondo, cassata l'impugnata sentenza senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla introduzione della lite, suggerisce la compensazione delle spese di lite di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite di ogni fase e rado. Così deciso, in Roma, il giorno 7.5.2019

 

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