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La sezione tratta della giurisprudenza tributaria più garantista, dei possibili motivi di ricorso nel processo tributario, di articoli in materia di diritto tributario, fiscalità internazionale, diritto penale, diritto civili (in particolare recupero crediti) nonché delle tecniche e strategie per argomentare al meglio le proprie tesi all'interno del processo.

Massima: “Per la teoria del doppio binario, il giudice tributario non può acriticamente recepire le conclusioni alle quali è arrivato il giudice penale: ciò non vuol dire però che in ogni caso non debba valutare il materiale probatorio acquisito agli atti ed il contenuto della sentenza penale, che costituisce un elemento di prova da rapportare alle ulteriori risultanze istruttorie. Nella fattispecie, una Società riceveva avvisi di accertamento per tre annualità, con recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La contestazione riguardava la contabilizzazione di fatture considerate oggettivamente inesistenti, emesse da un'impresa ritenuta una mera cartiera dall'Ufficio. Nel corso del giudizio era stata considerata irrilevante la sentenza di assoluzione penale nel parallelo processo avente ad oggetto gli stessi fatti di causa, riguardando un altro giudizio diverso da quello tributario. Sebbene sul punto non esista alcuna efficacia vincolante del giudicato penale per il giudizio tributario, in ogni caso il giudice è tenuto nell'esercizio dei propri poteri ad una valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti. Deve pertanto procedere ad un apprezzamento anche del contenuto della decisione penale, ponendola a confronto con altri elementi di prova acquisiti”.

Estratto: “in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, la nullità consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente”.

Estratto: “non ha errato il giudice regionale nel valorizzare tale tipo di documentazione (ndr elenchi delle società affidabili per il destinatario del prodotto finale), nell'autonomo esercizio del suo potere di valutazione della massa di elementi di prova a sua disposizione. D'altronde costituisce principio reiterato quello secondo cui la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti. In conclusione la sentenza è esente da critiche perchè non si rileva l'insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia”.

Estratto: “il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi, in quanto, con riferimento alle imposte dirette e all’Irap, non ha verificato se il contribuente avesse assolto all’onere di provare che i componenti positivi, in quanto correlati a componenti negativi ritenuti fittizi, fossero anch’essi fittizi, affinché detti componenti positivi andassero esclusi dalla base imponibile, fatta salva l’applicazione di una sanzione amministrativa”.

Estratto: “L'omessa riproduzione dell'avviso di accertamento non consente, pertanto, di verificare la fondatezza dell'assunto dell'Agenzia in ordine alla avvenuta riproduzione degli elementi essenziali degli atti non allegati all'accertamento, postulata dall'Agenzia ed invece espressamente negata dalla CTR. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile con assorbimento dell'esame del ricorso incidentale”.

Massima: “In tema di transfer pricing, l'emissione di un avviso di accertamento sulla base di un indice diverso da quello utilizzato in sede di contraddittorio preventivo senza ulteriore contestazione, concreta la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della legge 212/2000 che rende nullo l'accertamento (nel caso di specie l'ufficio aveva inizialmente utilizzato l'indice ROS - risultato operativo medio per unità di ricavo - , per poi, in sede di emissione dell'accertamento ed a seguito delle osservazioni della società, utilizzare l'indice ROA - utile operativo sul totale attivo)”.

Massima: “L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è una disposizione interpretativa e non una regola antielusiva che impone una qualificazione oggettiva degli atti portati a registrazione secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale intento elusivo delle parti”.

Massima: “Il reato ex art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevede un dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti, i redditi o il volume degli affari. Si tratta di un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile. Ne consegue che la condotta del reato de quo non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo - il non avere tenuto le scritture in modo che sia stato obbiettivamente più difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile - ma richiede, per l'integrazione della fattispecie penale, un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture”.

Massima: "E' detraibile l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell'immobile in cui si svolge l'attività d'impresa, anche se lo stesso non appartiene al contribuente. In linea generale il diritto alla detrazione spetta con riguardo a beni che sono all'attività d'impresa strumentali. Quest'ultimo requisito viene meno soltanto quando l'attività economica anche potenziale cui avrebbe dovuto accedere non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente. Nel caso di specie il giudice di merito doveva verificare, con un accertamento di fatto, l'esistenza o meno della natura strumentale dell'immobile rispetto all'attività economica in concreto svolta o che avrebbe potuto svolgere dal contribuente, tralasciando il fatto che in concreto vi fosse in corso la ristrutturazione per l'immobile in cat. A/2 abitativa".

Massima: “La cartella di pagamento deve contenere indicazioni sufficienti a consentire ai contribuente l'agevole identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 7 dello statuto del contribuente. Nel caso in questione l'atto impugnato ha riprodotto l'imposta tributaria originariamente rettificata, omettendo di considerare le vicende successive all'originario avviso di accertamento, quale quella relativa alle somme versate a titolo di condono dai coeredi”.

Massima: “Il chiamato all'eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius, anche se l'atto impositivo sia notificato dopo l'apertura della successione e sia divenuto definitivo prima della rinuncia alla successione, validamente esercitata dagli eredi”.

Massima: “Secondo il T.U.I.R (art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986) sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche di terreni sui quali insiste già un fabbricato. Infatti, l'art. 81 del D.P.R.917/1986 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno, in sede di pianificazione urbanistica, e non derivante da un'attività produttiva del proprietario o del possessore”.

Massima: “In presenza di crisi economica non imputabile all'imprenditore, che abbia adottato tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi stessa, non può integrare il reato di cui all'art. 10 bis del decreto legislativo n. 74/2000 la condotta dell'amministratore societario che, con i fondi a disposizione, paga le retribuzioni dei propri dipendenti, omettendo invece il versamento di ritenute. Infatti, è assente l'elemento soggettivo del dolo (da intendersi come consapevolezza della illiceità della condotta) e quindi l'antigiuridicità, nell'operato dell'imprenditore in crisi che omette il versamento delle ritenute soltanto per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, ugualmente tutelati dalla Costituzione, in ordine al diritto al lavoro ed alla conseguente retribuzione. Parimenti, in situazioni similari, può essere ravvisabile anche l'esistenza dell'esimente della forza maggiore, poiché l'omissione sarebbe compiuta per indisponibilità della somma, in considerazione della necessità dell'imprenditore di assicurare un sostentamento ai propri dipendenti ed alle loro famiglie”.

Estratto: L'errore revocatorio deve necessariamente cadere su di un fatto materiale: e, quando oggetto di revocazione sono i provvedimenti di questa Corte, di un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti. L'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, vale a dire in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretizzandosi in una svista materiale su circostanze decisive, risultanti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatosi sulla base di una valutazione effettuata dal giudicante (Cass. 20.2.2006, n. 3652; Cass. 28.6.2005, n. 13915; Cass. 15.5.2002, n. 7064; Cass. 26.9.2013, n. 22080). 2.4. Nel caso in esame va certamente ricondotta ad un errore di percezione l'affermazione della Corte che "dal testo degli avvisi di accertamento, riprodotti in ricorso, risulta chiaramente che l'Ufficio ha applicato l'aliquota del 16,2 per cento", ritenendo conseguentemente infondata la dodicesima censura, quando l'esistenza di tale aliquota era indicata negli avvisi di accertamento ma solo come aliquota riferita all'ILOR, mentre con riferimento all'IRPEF non risulta indicata, essendo riportato solo un minimo ed un massimo e restando vuota la casella di specificazione”.

Estratto: “appare, quindi, eccessivamente restrittiva l'interpretazione della C.T.R. della Lombardia, che ritiene rilevante, ai fini della prova contraria, unicamente il rendiconto annuale della banca, da cui è dato evincere se vi sia stata ritenuta alla fonte sui redditi da capitale. Ed invero, il contribuente può fornire idonea documentazione, da cui il giudice può trarre indici sintomatici della riferibilità delle spese contestate a maggiori redditi esenti o tassati alla fonte, di cui lo stesso contribuente abbia avuto disponibilità nel periodo di imposta”.

Estratto: “a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016; Sez. 6-5, n. 11270 del 09/05/2017); che, nella specie, la CTR ha fatto un generico riferimento "ad immobili similari di prezzo noto" nonché ai valori OMI, i quali peraltro non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6-5, n. 25707 del 21/12/2015); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata”.

Massima: “La cessione della lista clienti e di dipendenti privi di poteri di rappresentanza, da parte della consociata, non costituisce una cessione di ramo d'azienda, ovvero di un compendio in grado di produrre in via autonoma un reddito d'impresa. Ne consegue che la deduzione del costo d'acquisto è nei limiti di un decimo anziché un diciottesimo”.

Massima: “E' errata la notifica di un avviso di accertamento all'indirizzo risultante nell'ultima dichiarazione dei redditi, se successivamente è stata presentata la comunicazione di variazione dati Iva con l'indicazione di un nuovo domicilio. Tale modello, infatti, rappresenta un documento idoneo ad informare l'amministrazione del luogo prescelto per la notifica dei provvedimenti e l'Agenzia delle Entrate deve tener presente della suddetta variazione”.

Massima: 1) La Corte interpreta l'art. 2, par. 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune dell'IVA nel senso che le operazioni come quelle oggetto del procedimento principale rappresentano -in conformità alla stessa direttiva- prestazioni di servizi a titolo oneroso risultando nel cambio di valuta tradizionale contro la valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, un rapporto giuridico sinallagmatico ove "il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario". “2) La Corte interpreta l'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 nel senso che, costituiscono operazioni esenti dall'IVA, ai sensi della succitata direttiva, le prestazioni di servizi, come quelle del procedimento principale, che constano nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, ancorché realizzate mediante il corrispettivo di una somma equivalente alla differenza tra, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. Stante la ratio della norma intesa al superamento delle difficoltà che conducono alla determinazione della base imponibile, nonché dell'importo dell'IVA detraibile che sorgono nel contesto dell'imposizione delle operazioni finanziarie segnatamente previste, la Corte interpreta l'articolo 135, paragrafo 1, lettere d), della direttiva 2006/112 nel senso che tali prestazioni di servizi non rientrano nel campo di applicazione di tali disposizioni”.

Massima:Ai fini della determinazione del valore dell'avviamento, l'utilizzo del solo costo del personale non è sufficiente a dimostrare la capacità dell'azienda a produrre reddito; né l'utilizzo di un moltiplicatore costituisce un valido correttivo in quanto, trattandosi di un criterio meccanico, non tiene in considerazione le concrete caratteristiche dell'azienda”.

Massima: “In tema di accertamento analitico del reddito di impresa, per presumere l'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti. Ne consegue che non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato solo su alcuni articoli e neppure posta in relazione ai quantitativi acquistati, né si rende legittimo il ricorso al sistema dei valori percentuali medi del settore, che non rappresentano un fatto noto storicamente provato, ma sono presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”.

Massima: La cartella esattoriale che non riporta il calcolo degli interessi sul debito preteso è nulla in quanto in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata per permettere al contribuente di verificare la correttezza del calcolo degli interessi. La cartella di pagamento è un atto impositivo emesso per la riscossione dei tributi non versati. Si tratta, quindi, di un atto tributario e come tale deve essere adeguatamente motivato, secondo le disposizioni dello Statuto dei diritti del Contribuente, in primis per permettere al destinatario la comprensione delle ragioni della notifica dell'atto; in secondo luogo per la verifica della correttezza degli importi intimati, nonché il calcolo degli interessi”.

Massima: “Nel caso di vendita di un impianto fotovoltaico, anche se unitamente alla superficie vengono vendute le attrezzature (e i rapporti contrattuali per il suo sfruttamento commerciale), queste devono essere considerate strumenti per la produzione di energia elettrica senza che l'imprenditore abbia nulla da organizzare e coordinare perché hanno una funzione unica e prestabilita senza possibilità di variazione. Ne discende che, mancando l'elemento dell'organizzazione essenziale alla nozione d'azienda, la vendita di un impianto fotovoltaico non costituisce cessione d'azienda o di ramo d'azienda”.

Massima: “Ai fini della rettifica del valore venale di un bene, i listini OMI sono uno strumento di ausilio che rappresentano meri elementi presuntivi semplici e, come tali, non idonei a fondare un accertamento di maggior valore, se non corroborati da altri elementi di prova che tengano in considerazione le specificità concrete del bene compravenduto”.

Estratto:costituisce ius receptum, infatti, che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente" (Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; Cass. n. 17646 del 06/08/2014; Cass. n. 27822 del 12/12/2013; Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009)”.

Massima: "La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo".

Estratto: "ritiene il Collegio di dare continuità all'insegnamento giurisprudenziale ormai prevalente (v. Cass. Sez. U., n. 24823 del 2015) ed ampiamente illustrato in Cass. n. 22786 del 2015, secondo cui «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa» (conf., tra le più recenti, Cass. n. 5149 del 2016 e 17202 del 2017)"

Massima: “In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, proprio in considerazione del fatto che si fa riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, ed è necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Deve perciò ritenersi soltanto apparentemente instaurato il contraddittorio qualora l'Ufficio si limiti a trasmettere un questionario, del tutto ignorando le ragioni addotte dal contribuente”.

Massima: “A fronte dell'esibizione della fattura, spetta all'Ufficio provare il difetto delle condizioni per la detrazione o la deduzione, e, secondo i principi generali in materia, tale dimostrazione può essere fornita con presunzioni semplici (Conf. Cass. n. 9108/2012). Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in un'evasione commessa dal fornitore (Conf. Cass. nn. 23560/2012 e 24426/2013)”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, la quale ha annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un veterinario, con cui si intimava il pagamento di ingenti somme sulla base non solo di ragionamenti del tutto inferenziali e presuntivi, ma finanche richiamando un dato errato.

Tuttavia, la prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.

Infatti, procederemo, come in precedenti occasioni, ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva difensiva, analizzando le argomentazioni sviluppate nella memoria / arringa conclusiva da noi predisposta.

Si nota, infine, che nel caso di specie la stessa Agenzia delle Entrate, riconoscendo implicitamente la bontà della pronuncia, ha ritenuto di non appellare la sentenza di primo grado, che è divenuta definitiva senza necessità di difendere gli interessi dei contribuenti anche in appello.

Estratto: “in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalla lettura dell'avviso di liquidazione emerge che l'Ufficio indica solo: il numero dell'atto «sentenza civile n. XXX», la controparte «xxx spa» e una serie di tre codici, 109T,806T, 964t, con a fianco la somma da corrispondere ad ogni titolo. Non viene indicata la base impositiva, né l'aliquota applicata per l'imposta. Non vengono neppure indicati gli articoli di riferimento del dpr 131/86. Ciò basta per rigettare l'appello” (dell’Agenzia delle Entrate - NDR)”.

Massima: “L'amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime di non imponibilità dell'Iva applicato ad una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario UE non è iscritto al VIES, se non vi sono seri indizi legati ad una sussistenza di una frode e quando siano rispettati i requisiti sostanziali nelle operazioni messe in atto. Il principio è ormai consolidato ed è stato anche ultimamente riaffermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quando nello specifico la Corte dichiara che gli artt. 131 e 138 della direttiva 2006/ 112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato neghi l'esenzione dalla imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l'acquirente, domiciliato sul territorio dello stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale stato non è iscritto al sistema di scambio di informazioni m materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione”.

MassimaÈ illegittimo, per violazione dell’obbligo al contraddittorio endoprocedimentale, l’avviso di accertamento emesso a seguito della risposta resa ad un questionario prima della notifica del processo verbale di constatazione. Tale principio trova fondamento nel diritto dell’Unione europea e nell’art. 97 della Costituzione a tutela del diritto di difesa del contribuente. In particolare, nel campo dei tributi armonizzati, tale obbligo assume rilievo generalizzato (Conf. Cass. nn. 24823/2015 e 19667/2014)

Estratto: “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 15010 del 2014; v. anche Cass. n. 5374 del 2014), «il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo”.

Massima: “Anche nell’ipotesi di indagine istruttoria condotta per mezzo di questionario l’Amministrazione finanziaria non può emettere l’atto impositivo prima della decorrenza del termine dei 60 giorni fissato dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, poiché la ratio della norma muove nella direzione dell’ampliamento e del potenziamento del diritto al contraddittorio nella fase di indagine (nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha violato il principio del contraddittorio poiché ha emesso l’avviso di accertamento solo dopo tre giorni da quello in cui il contribuente aveva inviato la documentazione richiesta con questionario, conseguentemente l’avviso deve essere annullato)”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha annullato l’intimazione di pagamento notificata da Equitalia (oggi sarebbe stata notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione).

Procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva dei motivi di ricorso e delle argomentazioni difensive sviluppate in sede di memoria in vista dell’udienza di trattazione, che hanno condotto all’accoglimento.

Massima: Nell'ambito degli accertamenti per fatture soggettivamente inesistenti, laddove il soggetto accertato applichi il reverse charge, l'Ufficio non può invocare, ai fini della ripresa a tassazione dell'IVA, l'art 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, secondo il quale, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, "l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura". Nel caso dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, infatti, nessuna imposta risulta indicata nella fattura”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un’attività di ristorazione. 

Avvisi formati con metodologia induttiva (ossia desumendo i ricavi dall’entità degli acquisti effettuati a monte). 

Tuttavia, la prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza. 

Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva dei motivi di ricorso. 

Si nota, infine, che nel caso di specie la stessa Agenzia delle Entrate ha ritenuto di non appellare la sentenza di primo grado, che è divenuta definitiva senza necessità di difendere gli interessi dei contribuenti anche in appello. 

 In questo articolo, esaminiamo, in luogo di una sentenza, le argomentazioni processuali espresse in un caso di:

rettifica del valore di una plusvalenza tramite avviso di accertamento;

avviso di accertamento formato richiamando il precedente avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini dell'imposta di registro.

Argomentazioni processuali che, nel caso in discussione, hanno permesso di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento, a seguito della mera proposizione del reclamo.

In questo articolo, esaminiamo, in luogo di una sentenza, le argomentazioni processuali espresse in un caso di:

- Vizio del procedimento;

- Utilizzo di procedura automatizzazione di liquidazione dell'imposta fuori dai casi consentiti;

- Errato disconoscimento di crediti IVA;

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972;

Argomentazioni processuali che, nel caso in discussione, hanno permesso di ottenere l'annullamento dell'atto in via di autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della fine del processo, senza necessità, quindi, di giungere alla sentenza di primo grado.

Raccolta di sentenze favorevoli alle ragioni del contribuente in casi in cui veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

Estratto: l'imprenditore può legittimamente scegliere gli strumenti ed i settori nei quali pubblicizzare la propria attività e detrarre i relativi costi, se – come nel caso in esame - non è contestata né l'esistenza, né I'ammontare di tali costi, qualora tali costi integrino spese di pubblicità. D'altra parte se i costi qui discussi non fossero inerenti all'attività svolta dalla società ricorrente, essi non potrebbero essere riconosciuti neppure come spese di rappresentanza: la tesi dell'ufficio resistente, che li reputa spese di rappresentanza (anziché di pubblicità), presuppone comunque la loro inerenza. Infine, va osservato che, se l'Agenzia delle entrate avesse voluto eccepire l'indeducibilità dei costi indicati nel contratto a prestazioni corrispettive, concluso tra (omissis) s.r.l. e DD M e C s.n.c.., avrebbe dovuto provare che il contratto era simulato, ma ciò non è avvenuto. Per le suestese ragioni i ricorsi riuniti vanno accolti e, specularmente, gli avvisi d'accertamento annullati, dovendosi ritenere che i costi qui controversi integrino spese di pubblicità”.

Estratto: “l’Ufficio indica solo: il numero dell’atto «sentenza civile n. 000001398/2009», la controparte «xxx spa» e una serie di tre codici, 109T, 806T, 964t, con a fianco la somma da corrispondere ad ogni titolo. Non viene indicata la base impositiva, né l’aliquota applicata per l’imposta. Non vengono neppure indicati gli articoli di riferimento del dpr 131/86. Ciò basta per rigettare l’appello. (…) La Commissione rigetta l’appello dell’Ufficio e condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.400,00 (settemilaquattrocento) oltre accessori di legge”.

Estratto: “Come recentemente stabilito dalla S.C. (sent. n. 4361/2017), che ha confermato un orientamento giurisprudenziale avviatosi nel 2014 e che anche questa Commissione ritiene di condividere, deve infatti escludersi che la vendita di un’area già edificata possa rientrare nelle ipotesi di cui all’articolo 81 comma 1 lett-B del Testo Unico sulle imposte dei redditi, che assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

Massima: “In tema di imposizione sul reddito, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non opera per il solo fatto che, oltre alla sussistenza di un maggior reddito della società partecipata rispetto a quello dichiarato, vi è un limitato numero di soci, pena una violazione del divieto di doppia presunzione”.

Estratto: “Appare preliminare affrontare la fondatezza della sollevata prescrizione del credito azionato dall'Ufficio. Nel caso in esame devono essere applicati i seguenti principi di diritto, applicabili mutatis mutandis, al di là della fattispecie di riferimento , secondo i quali la scadenza del termine - pacificamente perentorio, nel caso di specie - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.” 

Estratto: “Questa Corte, in controversie similari, ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale «Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice» (cfr. Cass. sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass. sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8639). Ciò, analogamente, vale per il contribuente (cfr. Cass. sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 960), il quale, nella fattispecie in esame - per resistere ad accertamento di maggiori ricavi e dunque di maggior reddito d'impresa per l'anno di riferimento, nascente da accordo intervenuto tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio XXX, del quale il XXX, esercente impresa di servizi funebri, è consorziato, in virtù del quale l'Amministrazione aveva stimato induttivamente un prezzo medio ponderato di € 2500,00 a funerale - aveva prodotto, già in sede di accertamento con adesione, quarantadue dichiarazioni di terzi che confermavano i costi inferiori fatturati riguardo alle esequie alle quali le suddette fatture si riferivano.

L'attribuzione di valenza indiziaria delle dichiarazioni di terzi anche in favore del contribuente è peraltro funzionale al dispiegarsi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla 1. 4 agosto 1955, n. 848, per quanto attiene all'irrogazione nel processo tributario di sanzioni assimilabili a quelle penali (cfr. Cass. sez. 6- 5 ord. 28 aprile, 2015, n. 8606 e la giurisprudenza della Corte EDU ivi richiamata, tra cui Corte EDU 23 novembre 2006, Jussilla contro Finlandia, e 12 luglio 2001, Ferrazzini contro Italia)”.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza n. 477/2017, ha annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente che svolgeva sia l’attività di elettricista che di gestione di un bar.

Sulla base di un accertamento induttivo, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato che i ricavi dichiarati non fossero in linea con gli studi di settore.

Il contribuente lamentava l’illegittimità dell’accertamento poiché egli si era adeguato allo studio di settore, per tale motivo, all’Ufficio era preclusa la possibilità di eseguire un accertamento presuntivo, così come previsto dall’art. 10, comma 4bis, L. n. 146/1998.

I Giudici hanno condiviso le doglianze proposte nell’appello annullando totalmente l’avviso di accertamento notificato, ed il contribuente non sarà più tenuto al pagamento.

Massima: “È illegittimo l’avviso di accertamento quando il contribuente provi di essersi adeguato allo studio di settore e l’Agenzia non abbia contestato l’incoerenza. In tale situazione l’art. 10, comma 4bis, della l. 146/1998 preclude la possibilità di accertamento presuntivo atteso che i redditi dichiarati allineati agli studi di settore si presumono congrui per effetto di legge. Il valore di legge del citato art. 10 rende privo di efficacia il su indicato decreto ministeriale. Nel caso di lite, il contribuente svolgeva attività promiscua (gestione di bar e attività di elettricista) sicché l’ente accertatore si era uniformato alle previsioni del d.m. 11/02/2008 e alle istruzioni della circolare n. 31 del 2008 in considerazione della duplice attività svolta dal contribuente. Tuttavia la Commissione ha ritenuto inapplicabile il citato decreto ministeriale rispetto alla previsione della legge contenuta nel richiamato art. 10, poiché nello stabilire criteri nuovi con la pretesa di generale applicabilità nei casi come quello in esame, ha da una parte innovato rispetto alla disciplina legislativa introducendo casistiche non previste dalla legge con l'introduzione di scaglioni di reddito in percentuale (nella specie del 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati) al di sopra dei quali non opererebbe lo studio di settore, con ulteriore introduzione della regola (art. 2 del citato decreto) non applicabile ai soggetti che svolgano due o più attività”.

Con la sentenza n. 769 n. 2017 i Giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano hanno rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, già soccombente in primo grado, che aveva presunto maggiori redditi in capo ad un negozio di abbigliamento.

Il negozio, prossimo alla chiusura, nell'anno in discussione aveva già tuttavia iniziato a liquidare la merce con le vendite promozionali. Dunque non si trovava in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

Al riguardo l'articolo 10 della Legge 146/1998 esclude l'applicabilità degli studi di settore nei confronti di contribuenti che si trovino in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

I giudici di secondo grado hanno dunque confermato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, ed il contribuente non sarà più tenuto al pagamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di catering che aveva portato in deduzione costi relativi a servizi resi dalla propria capogruppo.

In particolare, a parere dell’Agenzia delle Entrate, i costi sostenuti dalla società italiana, a fronte di servizi resi dalla capogruppo, non erano sufficientemente documentati.

Eppure, a seguito della redazione del PVC, la ricorrente aveva offerto maggiori delucidazioni in ordine ai costi sostenuti, e ciò all’interno delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000.

La Commissione Tributaria ha ribadito che le osservazioni devono essere valutate all’interno dell’avviso, e se tale attività è omessa l’avviso stesso è nullo.

D’altronde non avrebbe senso riconoscere al contribuente il diritto di presentare le osservazioni se l’Ufficio potesse non esaminarle e redigere l’avviso negli stessi termini in cui l’avrebbe redatto se le stesse non fossero mai state depositate.

Tale vizio formale ha dunque giustificato la dichiarazione di annullamento dell’avviso.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28700 del 2017, ha accolto il ricorso di un ristoratore avverso la sentenza dei Giudici di merito.

Questi ultimi, confermando la sentenza di primo grado, avevano ritenuto legittimo l'avviso di accertamento formato con metodo analitico-induttivo, in seguito a ispezioni presso i locali del ristorante-pizzeria.

Di diverso avviso invece la Corte di Cassazione che ha annullato l'avviso ritenendo condivisibili le doglianze del ristoratore che lamentava l'irregolarità dell'avviso di accertamento emesso prima dello scadere del termine dei 60 giorni dalla notifica del PVC.

In altri termini, l'Amministrazione avrebbe dovuto aspettare prima di notificare l'avviso di accertamento, e dare per l'effetto un termine congruo al contribuente per replicare.

La richiesta di pagamento è stata annullata per aver l'Agenzia delle Entrate negato al contribuente questo diritto inviolabile, e dunque il ristoratore non dovrà pagare a prescindere dell'esistenza di eventuali irregolarità.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13330 del 2017, ha rigettato il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, che si lamentava dell'annullamento da parte dei Giudici di merito degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società edile, a cui era stato contestato l'utilizzo di fatture a fronte di operazioni inesistenti.

Le indagini condotte dall'Agenzia delle Entrate avrebbero rilevato una discrepanza tra gli importi delle fatture e i movimenti in uscita sul conto corrente bancario della società.

In giudizio il contribuente aveva tuttavia offerto la prova dell'effettività delle prestazioni ed aveva altresì compiutamente delineato le modalità di pagamento delle prestazioni. In particolare, parte dei compensi erano stati corrisposti in contanti, ragion per cui i movimenti bancari riportavano un importo inferiore rispetto a quello delle fatture.

Dopo le corti di merito anche la Corte di Cassazione dà ragione al contribuente, confermando l'annullamento degli avvisi.

La CTR della Lombardia, con la pronuncia in esame, ha annullato gli avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate sulla base di un rilievo con cui si contestava l'oggettiva inesistenza delle operazioni indicate in fattura, in quanto emessi tardivamente (successivamente rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 43 n. 600 del 1973).

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate la stessa sarebbe stato ancora in tempo, in quanto, avendo ella presentato la denuncia penale, i termini dovevano intendersi raddoppiati.

Di contrario avviso la CTR della Lombardia, che ha annullato gli avvisi dato che con la L. 208/2015 lo stesso Legislatore ha specificato che, ai fini del raddoppio dei termini per l'emissione dell'avviso, la stessa denuncia deve essere tempestiva, deve cioè rispettare i termini decadenziali ordinari.

Massima: “L'art. 1, commi 130, 131 e 132, legge 208/2015 ha implicitamente abrogato il regime transitorio dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2011 non è vincolante sia perché di rigetto sia perché intervenuta prima delle evoluzioni normative sopra citate. Ne discende che, ai fini della legittima applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento, la presentazione della denuncia debba avvenire entro i termini decadenziali ordinari dell'accertamento stesso. Una diversa e contraria conclusione comporterebbe la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici e dell'art. 24 della Costituzione, sottoponendo il contribuente ad un procedimento sanzionatorio attivabile "sine die" (Contra Cass. n. 16728/2016)”.

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in caso di fatture emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti il contribuente può legittimamente dedurre i costi sostenuti, anche nell’ipotesi in cui fosse stato consapevole della falsità soggettiva.

Estratto: “l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.

Nel caso esaminato dalla sentenza in discussione, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto doveroso annullare in toto un avviso di accertamento con cui si contestava la registrazione nella contabilità sociale di una fattura ritenuta emessa a fronte di un’operazione oggettivamente inesistente.

In sede penale, il PM aveva richiesto l’archiviazione, non ritenendo potesse essere provata la fittizietà dell’operazione. Circostanza che i Giudici Tributari non hanno mancato di considerare.

Se infatti è vero che i due processi sono separati, l’archiviazione penale può ben costituire elemento di valutazione da parte delle Commissioni Tributarie.

In definitiva, la CTR ha ritenuto l’atto meritevole di integrale annullamento, e qualsiasi pretesa di pagamento è venuta meno.

Estratto: "L'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare i presupposti della responsabilità dei soci nei confronti dei quali agisce, anche nei limiti di cui all'art. 2495 c.c. e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata effettivamente riscossa".

All'interno delle pronunce giurisprudenziali oggi commentate si riconosce che, ai fini dell'annullamento di un accertamento redditometrico, è sufficiente che il contribuente provi la precedente sussistenza di disponibilità rispetto al periodo d'imposta mentre non è necessario che lo stesso dimostri l'utilizzo esattamente di tali disponibilità per sostenere le spese alla base dell'accertamento redditometrico.

Nella fattispecie esaminata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia era stato contestato ad una serie di contribuenti l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con ogni conseguente riflesso in termini impositivi e sanzionatori. 

La ragione che ha determinato l’annullamento degli avvisi in esito al procedimento di appello è, in tale ipotesi, unicamente formale: era invalida, a monte, la delega del funzionario firmatario. Inoltre le ulteriori deleghe rivendicate dall'Erario non erano state depositate in giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate (gravata di tale onere).

Pertanto, la fattispecie in esame costituisce un chiaro esempio dei casi in cui l’invalidità nel procedimento di formazione di un atto, da un lato, ed il contegno processuale dell'Agenzia delle Entrate, dall’altro lato, possano giustificare l’annullamento di un avviso di accertamento.

Il filone giurisprudenziale che sarà esaminato all'interno di questo breve commento riconosce che l’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente si applica anche ai costi sostenuti per fideiussioni richieste per ottenere i rimborsi IVA in via accelerata. Il contribuente, specificano le pronunce in esame, anche in tal caso ha il diritto di ottenere il rimborso dei costi.

Nel caso in discussione un costruttore veniva sottoposto a verifica fiscale in considerazione del fatto che i suoi ricavi si mostravano inferiori rispetto a quanto risultante dallo studio di settore. Ricostruito un nuovo reddito da ascrivere al costruttore, l’Ufficio demandava il pagamento di maggiori imposte sulla base di tale ricostruzione, oltre a sanzioni ed interessi.

Nondimeno tale ricostruzione era racchiusa in un prospetto contenente i dati contabili ed extracontabili che l’Agenzia aveva ritenuto di utilizzare per rideterminare il reddito del contribuente.

Orbene, prima la Commissione Tributaria Provinciale e dappoi la Commissione Tributaria Regionale hanno ritenuto necessaria, a pena di nullità dell’avviso, l’allegazione di tale prospetto, e l’atto è stato dichiarato nullo. Il costruttore non dovrà corrispondere le somme.

Nel caso in discussione l'Agenzia delle Entrate contestava l'inesistenza soggettiva delle operazioni ma non allegava puntualmente le ragioni di fatto per le quali le fatture medesime dovevano considerarsi “soggettivamente inesistenti”, come invero asserito (ma evidentemente non provato).

Tale onere probatorio spettava all'Erario.

La contestazione pertanto è stata ritenuta non provata.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Estratto: “A ben vedere dunque lo sviluppo della censura in realtà non configura il vizio di legittimità dedotto, bensì critiche, anche a-specifiche, alle valutazioni di merito della sentenza impugnata, così ponendosi tuttavia in chiaro contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).Per altro verso va ancora osservato il difetto di autosufficienza del mezzo dedotto dall'agenzia fiscale, poiché al di la delle ragioni di diritto addotte in astratto, non vi è la puntuale allegazione delle ragioni di fatto per le quali le fatture in contestazione debbano considerarsi “soggettivamente inesistenti”. Il ricorso va dunque rigettato”.

La Corte di Cassazione, all'interno della pronuncia in esame, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che si doleva dell'annullamento dell'avviso di accertamento da parte della Commissione Tributaria.

Nel caso in discussione il soggetto che aveva emesso le fatture aveva dappoi dichiarato che le stesse erano false e da tale dichiarazione aveva preso avvio la verifica nei confronti del contribuente, il quale aveva ovviamente utilizzato tali costi in diminuzione del reddito imponibile. Queste sole dichiarazioni, tuttavia, sono state ritenute dai Giudici insufficienti a dimostrare, da sole, l'utilizzo di false fatture.

L'annullamento è stato confermato anche dalla Cassazione e le somme di cui all'avviso non devono essere corrisposte.

Massima: “La CTR ha infatti ritenuto che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, le dichiarazioni del terzo fossero di per se, in assenza di ulteriori riscontri, inidonee a fondare la prova dell'utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti anche in considerazione delle risultanze contabili e bancarie e degli assegni emessi in favore del terzo (presunto emittente delle fatture fittizie) che risultano personalmente riscossi dal beneficiario. Tale valutazione di fatto, fondato sull'esame delle risultanze istruttorie, è riservata al giudice di merito e non appare sindacabile nel presente giudizio”.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha confermato la sentenza di prime cure che aveva annullato due avvisi emessi dall’Agenzia delle Dogane a carico di una società che, all’atto di importazione di pannelli fotovoltaici aveva ritenuto applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%. A parere delle Dogane l’aliquota da applicare era quella ordinaria. Di contrario avviso i giudici di merito che hanno per l’appunto dato ragione alla società contribuente.

Massima: "I moduli solari cablati costituiscono, di per se stessi, impianti idonei alla produzione di energia elettrica continua e non alternata. Ne deriva che, in presenza di questa circostanza di carattere oggettivo, risulta possibile l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata di cui al numero 127-quinquies della parte III - Tabella A allegata al d.p.r. n. 633/72, sia nei confronti di utilizzatori finali, sia nell'ipotesi di cessione effettuata ad altri operatori commerciali quali, ad esempio, grossisti o rivenditori".

Esaminiamo le tesi sostenute all'interno di un processo tributario in tema di imposta di registro, da noi patrocinato, che si è concluso con una sentenza particolarmente garantista dei diritti del contribuente. In tale sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, i Giudici hanno confermato l’annullamento integrale (già ottenuto in primo grado) di un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, che non esplicitava al suo interno - in maniera sufficiente ed adeguata - le motivazioni alla base della pretesa di pagamento. 

Un contenzioso significativo non solo perché la sentenza abbraccia un’interpretazione particolarmente garantista delle disposizioni di legge, ma anche perché costituisce un esempio di quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate, nella sostanza, ha perso il diritto di percepire delle imposte (per ipotesi astrattamente dovute) perché ha formato l’atto in violazione di uno degli obblighi previsti dalla legge (ovvero, sotto un correlato profilo, perché ha violato uno dei diritti spettanti al contribuente). 

Una società, per tentare di contrastare gli effetti della crisi, aveva investito nell'adeguamento tecnologico e l'aggiornamento tecnico. Tale scelta veniva contestata dal Fisco, che, vedendo il reddito diminuire in dipendenza della crisi e dei costi di adeguamento tecnocologico, decideva di non credere al contribuente e di rideterminarne i redditi notificando un avviso di accertamento e chiedendo per l'effetto maggiori imposte, interessi e sanzioni. Ma la società contribuente decise di presentare ricorso ottenendo una doppia vittoria in primo e secondo grado.

Massima: Non trovando l'autonomia dell'impresa altro limite fiscale se non quello dell'abuso di diritto, sono insindacabili le scelte imprenditoriali della società che, nel tentativo di arginare la crisi, investa nell'adeguamento tecnologico e nell'aggiornamento tecnico, con conseguente aumento di beni strumentali.

La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di un ristoratore, all'interno del quale si procedeva a rettificare in aumento i ricavi del ristorante ipotizzando maggiori coperti sulla base dei litri di vino acquistati, senza prendere in considerazione, tuttavia, che non sempre il vino è indice di coperti (così, esemplificando, il vino è usato in cucina per la preparazione di numerose pietanze, può essere rifiutato dai clienti, può essere venduto da asporto, ed infine il vino sfuso è soggetto a deterioramento in tempi molto brevi). Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, già soccombente nei gradi di merito, è stato dunque ritenuto infondato.

Grazie per la Vostra Fiducia

Rassegna di alcune sentenze e massime giurisprudenziali derivanti da alcune delle cause da noi patrocinate.

Ringraziamo tutti i clienti per la fiducia riposta nel nostro studio e nel nostro lavoro.

Nel caso deciso dalla CTR Liguria è stato ritenuto meritevole di annullamento un avviso di accertamento all'interno del quale, sulla base di una verifica di due ore effettuata in un dato giorno del mese di luglio, si sosteneva che la percentuale di ricarico riscontrata in quelle ore dovesse essere estesa alle vendite intervenute in corso d'anno (ed addirittura in anni diversi), e che quindi la percentuale di ricarico “minore” risultante dalla contabilità dovesse essere rettificata in aumento. Il ragionamento non è stato condiviso dai Giudici che hanno annullato l'avviso di accertamento.

Massima: “L'esercizio di una pescheria costituisce attività fortemente influenzata dalla stagionalità, con marcata differenziazione circa la tipologia e la qualità del pescato e conseguenti oscillazioni del prezzo al dettaglio. Le percentuali di ricarico riscontrate in una verifica effettuata in una località turistica durante la stagione estiva, in poche ore di un solo giorno, non possono essere evidentemente estese all'intero arco dell'anno e neppure ritenute rappresentative ai fini dell'accertamento di annualità diverse”.

La Commissione Tributaria di secondo grado, così come già avvenuto in primo grado, ha ritenuto che i servizi wellness offerti da un albergatore ai suoi clienti siano prestazioni accessorie rispetto a quella principale dell’albergatore, rigettando la tesi dell’Agenzia delle Entrate che riteneva applicabile a tali prestazioni l’IVA ordinaria (e che, pertanto, chiedeva la differenza in pagamento all’albergatore). L’erroneità della tesi dell’Agenzia delle Entrate, che aveva già perso in primo grado, è stata dunque confermata in tale significativo contenzioso. Gli avvisi di accertamento formati erano e rimangono nulli, e nessuna ulteriore somma è dovuta dall’albergatore.

Nel caso deciso dalla CTR della Lombardia un esercente si era visto notificare un avviso di accertamento all’interno del quale si procedeva a rideterminare il margine di ricarico del bar. Il contribuente tuttavia è riuscito a dimostrare che i criteri utilizzati dall’Ufficio non rispondevano a canoni di coerenza logica e congruità. I Giudici con la sentenza in discussone hanno quindi totalmente annullato l’avviso di accertamento. L’esercente non sarà tenuto al pagamento di alcuna somma. 

Massima“L'Amministrazione finanziaria può, attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico, ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti sulle merci vendute, ma la scelta del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderata, soltanto quando risulti l'omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.” 

Nel procedimento deciso dalla Commissione Tributaria si è ritenuto che la presenza di 3 o 4 collaboratori non fosse determinante per ritenere in ogni caso dovuta, da parte del medico, l’IRAP. La capacità produttiva infatti, si afferma, dipende anche dal numero dei pazienti. L’Agenzia delle Entrate dovrà dunque restituire quanto versato.

Massima: "Non sono soggetti all'Irap i redditi derivanti dall'attività professionale di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale esercitata con l'impiego di strumenti diagnostici e di personale ausiliario (di segreteria od anche infermieristico). Tali supporti organizzativi non incidono infatti in modo apprezzabile sulla capacità produttiva, questa dipendendo in misura pressoché esclusiva dal numero degli assistiti".

“Come è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, la non applicazione dell'IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il mancato rispetto degli obblighi formali.

La mancata iscrizione al VIES non costituisce un ostacolo per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA nell'ambito delle cessioni intracomunitarie salvo si tratti in caso di frode (Sent.Corte Giustizia Europea del 9/2/2017 causa C 21116)

La Corte considera necessaria, ai fini della cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali relegando alla posizione di " requisito formale" l'iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.”

Estratto: “Equitalia Centro s.p.a., nel riferirsi alla produzione dei “referti di notifica delle cartelle” quale unico onere imposto al notificante, ha fatto impropriamente riferimento alla notifica mediante invio di raccomandata, ove la relata di notifica non è prevista, poiché, in tal caso, la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. n. 3036/2016; n. 16949/2014). Nel caso che occupa, viceversa, essendo avvenuta la notifica delle cartelle nelle forme ordinarie e non a mezzo dell’invio di raccomandata, l’Agente della Riscossione avrebbe dovuto produrre copia delle cartelle con la relazione di notifica e non soltanto la relazione di notifica, peraltro, nella specie neppure corredata da un estratto di ruolo, in quanto ciò non consente di provare che la relata afferisca ad una determinata cartella anziché ad un’altra”.

Massima: "In base al principio della facoltatività del PTT, la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado. La costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse, possono essere effettuate tutte -nessuna esclusa- in via telematica, dal che ne consegue che tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l’atto di appello, potrà essere effettuato con tale formula, e tanto nel rispetto dei richiamati artt. 16 e 16 bis della norma sul processo telematico. Non appare condivisibile l’inverso, vale a dire, la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti”.

Massima: "Nullo quell'accertamento con la delega in bianco, come nel caso di specie in cui si tratta di una delega impersonale, "in bianco", senza l'indicazione specifica del soggetto delegato, quindi illegittima perché non si può ammettere una delega fatta per relationem ad un soggetto incerto. In tema di accertamento tributario, la delega di firma deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, a pena della sua nullità: non può consistere in un ordine di servizio o in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Soltanto in alcuni, diversi contesti fiscali - la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora, l'attribuzione di rendita - in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata".

Massima: "In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'articolo 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina id per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Pertanto, anche in caso di "accesso breve", è necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni e rispettare il diritto al contraddittorio, altrimenti l'accertamento è nullo".

Massima: "In tema di accertamento, gli avvisi, che in motivazione contengono solo il riferimento alla normativa sul raddoppio dei termini di cui all'articolo 31 del d.l. n. 223/2006, ma non alla effettiva denuncia trasmessa, sono nulli".

Massima: “In materia di parametri o studi di settore la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dev'essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. Il contraddittorio con il contribuente costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento, al fine di realizzare il necessario adeguamento alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo in tal modo emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell'impresa”.

Massima: "L'Amministrazione finanziaria può, attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico, ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti sulle merci vendute, ma la scelta del criterio di terminazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderata, soltanto quando risulti l'omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio".

Massima: “In tema d'I.V.A., l'Amministrazione Finanziaria che contesta la cd. "frode carosello" deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di "cartiera", l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.), oltre alla connivenza da parte del cessionario. Vanno in altre parole individuati gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni. Per converso, spetta invece al contribuente che ha portato in detrazione l'IVA, la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di evitare lo stato d'ignoranza in merito al carattere fraudolento delle operazioni. Tuttavia, qualora l'Ufficio non assolva al proprio onere probatorio non è necessario procedere ad alcuna ulteriore verifica in merito al comportamento diligente o alla buona fede del contribuente. Ne deriva, altresì, che in assenza di un minimum di condotta penalmente rilevante, è illegittimo il raddoppio dei termini di decadenza dell'azione accertatrice”.

Massima (1)Al termine di un'attività di verifica presso i locali del contribuente è necessaria la redazione di un processo verbale di constatazione, non essendo sufficiente la predisposizione di un verbale giornaliero delle attività (art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/72); questo anche quando l'attività istruttoria si è limitata alla richiesta di documentazione e non si è svolta in forme particolarmente intrusive. La redazione di un processo verbale di constatazione è da intendersi come elemento fondamentale per il rispetto del diritto al contraddittorio endoprocedimentale che, a sua volta, è un indispensabile strumento di tutela del contribuente e di garanzia del migliore esercizio della potestà impositiva, anche nell'interesse dell'Amministrazione.

Massima: “La sussistenza di una lista contenente dati bancari acquisiti (illecitamente) dal dipendente infedele di un istituto bancario, quale unico documento in grado di porre in correlazione il contribuente con presunte attività estere dallo stesso detenute, la cui attendibilità - a fronte delle reiterate ed inequivocabili negazioni del contribuente - non si regge su adeguati canoni di precisione e concordanza, non è di per sé sufficiente ad attribuire al contribuente stesso la titolarità del rapporto bancario, con successiva inversione dell'onere della prova ex art. 12, d.l. n. 78/09. (Nella specie, oltre all'assenza di elementi identificativi nel documento, le giacenze ivi indicate risultano inconciliabili con i redditi prodotti dal contribuente per la propria attività professionale - ricercatore universitario - né è possibile ricavare un riscontro indiretto in merito ad un tenore di vita non altrimenti giustificabile.)” - Direttiva CEE n. 77/779 Cass. sent. n. 1577/15

Massima: “L’erroneità della norma richiamata rende nullo l’avviso di accertamento.

L’accertamento tributario deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano la pretesa impositiva e se la norma indicata è errata viene meno un presupposto indispensabile per la validità del provvedimento”. “Nel caso di specie l’Ufficio aveva emesso un atto di accertamento contestando la violazione dell’articolo 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 tuttavia in concreto non contestava le ritenute a titolo d’imposta effettuate dall’appellante ma la natura elusiva del contratto di finanziamento sulla base del quale erano state operate le ritenute”. (M.M.)

Massima: L’accertamento sintetico da “redditometro”, essendo fondato su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, fornisce solamente una prima stima del reddito attribuibile alle persone fisiche sulla base delle informazioni inerenti la disponibilità di beni e servizi che, di per sé, non possono che dare luogo a una misura astrattamente indicativa della capacità contributiva e, come tale, il suo risultato deve necessariamente essere corretto nel corso del contraddittorio al fine di contestualizzarlo, senza il quale l’accertamento sintetico non può che ritenersi nullo (nel caso di specie, un contribuente persona fisica riceveva quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF e addizionali per gli anni di imposta 2005-2006-2007-2008, conseguenti a “redditometro” definito dall’Ufficio per incrementi patrimoniali intervenuti nel 2009”.

Massima: “L'avviso d'accertamento è illegittimo quando manchi l'allegazione degli atti in esso richiamati; è infatti nullo l'avviso d'accertamento che si fonda su un atto dell'amministrazione finanziaria (PVC) non valutato autonomamente dall'Ufficio e privo dell'allegazione dei documenti posti a suo fondamento, non essendo sufficiente al riguardo la produzione in sede contenziosa degli atti mancanti”.

Massima:“La determinazione del reddito effettuata sulla base del “redditometro” impone all’Ufficio di richiedere al contribuente chiarimenti sulle ragioni che hanno giustificato un reddito dichiarato inferiore a quanto emergente in base al redditometro. Qualora il contribuente, ottemperando alla predetta richiesta, provveda a trasmettere all’Ufficio i propri chiarimenti, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente, in mancanza della quale l’avviso è nullo per difetto di motivazione”.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, 

Sentenza n. 1911/2015 del 26 febbraio 2015 

Massima: “L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano, essi devono avere un grado di determinatezza tale da permettere al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa. L’avviso di accertamento avente ad oggetto l’imposta comunale sulla pubblicità deve esser dichiarato nullo quando mancano gli elementi identificativi della pretesa tributaria, i.e. quando le indicazioni contenute nell’atto non sono idonee a individuare in modo inequivoco l’insegna oggetto della pretesa”. 

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, 

Sentenza n. 78/2015 del 2 marzo 2015

Massima: “Nel caso di società di persone, poiché l’accertamento del reddito prodotto in forma associata e quello imputabile per trasparenza ai singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione, si determina una situazione di litisconsorzio necessario. Di conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, ovverosia la società e i soci, è nullo per violazione del principio del contraddittorio”.

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