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Registro: per la prescrizione occorrono 5 anni dalla cartella. L’Agenzia perde il diritto ad incassare quasi 15 milioni di euro Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Appare preliminare affrontare la fondatezza della sollevata prescrizione del credito azionato dall'Ufficio. Nel caso in esame devono essere applicati i seguenti principi di diritto, applicabili mutatis mutandis, al di là della fattispecie di riferimento , secondo i quali la scadenza del termine - pacificamente perentorio, nel caso di specie - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.” 

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Cassazione ord. n. 1997 del 26-01-2018

Svolgimento del processo

XX ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 111/14/11, dep. in data 2 dicembre 2011, della CTR di Milano, con la quale è stato accolto il ricorso della Concessionaria Equitalia Esatri avverso la sentenza n. 189/25/2009 della CPT di Milano che aveva accolto la domanda del contribuente avverso l'avviso di mora n. xxx, notificatogli dalla stessa Equitalia Esastri spa il 18 marzo 2009 per euro 14.918.653,75 per imposta di registro ed accessori per l'anno 1996, riferita ad una iscrizione a ruolo eseguita nel 1999 ed alla conseguente cartella di pagamento.

Il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso per cassazione.

Si sono costituite con controricorso Equitalia nord s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate con separati controricorsi, con i quali hanno contestato le deduzioni del ricorrente. Ha depositato una memoria ex art. 381 c.p.c. l'Agenzia delle Entrate — Riscossione con contestuale costituzione di nuovo resistente — successore a titolo universale di Equitalia servizi di riscossione s.p.a. (già Equitalia servizi di riscossione).

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato.

Il contribuente ha censurato la sentenza della CTR che ha accolto l'appello di Equitalia, ritenendo ritualmente notificato il 18 marzo 2009 l'avviso di mora impugnato.

I1 ricorrente con tre motivi, che possono essere trattati unitariamente ha eccepito, in violazione dell'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, nonché omessa e contraddittoria motivazione degli artt. 112 e 24 d.lgs. n. 546/92.

Inoltre i motivi dell'appello sarebbero stati generici, in ogni caso, in violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 25 n. 2 e 2 bis d.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora sarebbero stati irrituali, l'avviso di mora sarebbe stato privo di motivazione, in ogni caso illegittimo e nullo per decadenza o prescrizione del diritto azionato, si era concretizzata la nullità dell'atto presupposto all'avviso di mora per omessa notifica dello stesso. Il ricorso è fondato nei sensi più oltre chiariti.

Appare preliminare affrontare la fondatezza della sollevata prescrizione del credito azionato dall'Ufficio. Nel caso in esame devono essere applicati i seguenti principi di diritto, applicabili mutatis mutandis, al di là della fattispecie di riferimento , secondo i quali la scadenza del termine - pacificamente perentorio, nel caso di specie - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632 - 01).

Ciò premesso il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 - 01). Nel caso in esame non vi è stato nessun accertamento giudiziale definitivo tra la notifica della cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo avvenuta in data 23 novembre 1999, per crediti del 1996, e l'avviso di mora notificato il 18 marzo 2009 e oggetto del presente ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi prescritto il diritto, azionato ben oltre il termini di prescrizione quinquennale per esso previsto. L'applicazione di tale principi comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La natura della controversia e l'applicazione di un principio giurisprudenziale affermato di recente dalle Sezioni Unite comportano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata; spese compensate.

Roma, 12 dicembre 2017

 

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