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Comm. Trib. Reg. per la Sicilia, Sezione/Collegio 15
Sentenza del 03/07/2019 n. 4315 –
Avverso la sentenza n. 287.02.2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che rigettava, nel presupposto della valida notifica della cartella dei pagamenti, il ricorso presentato dal Sig. XXXX contro l'Agente della riscossione — Riscossione Sicilia spa — e l'Agenzia delle Entrate Ragusa per l'annullamento di avviso di intimazione di pagamento di cui a cartella di pagamento relativa a iscrizioni a ruolo per tributi anno 1997, proponeva appello, in data 29.06.2018, il contribuente lamentando carenza di motivazione nella sentenza nella parte in cui non ha accertato la prescrizione estintiva dell'azione esecutiva; chiede la riforma della sentenza impugnata.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. depositano controdeduzioni in data 17.10.2013 e 24.10.2013 per confermare la legittimità del proprio operato e respingere le eccezioni prospettate dall'opponente.
Chiedono la conferma della sentenza.
IL COLLEGIO OSSERVA
che l'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All'uopo, si rileva che, dall'esame degli atti, si evincono le ragioni della parte contribuente che insiste sulla prescrizione estintiva quinquennale dell'azione esecutiva con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Ed, infatti, la prescrizione della pretesa impositiva si compie in cinque anni.
Quindi, decorso il quinto anno, l'intimazione di pagamento sulla base della cartella notificata a suo tempo, è illegittima, ciò vale anche nel caso in cui non sia stata fatta opposizione alla cartella e quest'ultima sia divenuta definitiva.
La cartella esattoriale non opposta, infatti, non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art. 2953 c.c.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata compensando, per l'esito complessivo della controversia e la non univoca giurisprudenza sulla problematica, le spese per entrambi i gradi di giudizio,
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in accoglimento dell'appello del contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Catania, addì 2 aprile 2019.
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