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Un altro medico pediatra ottiene il rimborso delle imposte non dovute. Agenzia delle Entrate tenta di contestare la decisione che dava ragione al contribuente ma le sue tesi vengono respinte. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Alla luce dei principi richiamati, appare evidente, che la decisione del giudice di secondo grado non risulta contrastante rispetto all'orientamento dianzi richiamato di questa Corte; atteso che ha ritenuto che, la contribuente non fosse tenuta al pagamento dell'IRAP, per essersi avvalsa, nell'espletamento della propria attività professionale di una segretaria, peraltro, in regime di attività lavorativa part-time”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 31100 del 28 novembre 2019

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 47/16/13, depositata il 13/06/2013, con la quale la CTR della Toscana ha confermato la decisione di prime cure, avente ad oggetto il silenzio rifiuto serbato sull'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni dal 2004 al 2007 da C., esercente la professione di medico pediatra convenzionato col SSN.

2. In particolare, per quanto qui rileva, la CTR ha ritenuto che la contribuente non disponesse di autonoma organizzazione per l'esercizio di medico pediatra convenzionato con la ASL.

3. Avverso tale pronuncia ricorre l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. C. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di gravame viene denunciata in relazione all'art. 360, 10comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2, comma 10e 3 comma 10 lett. c) del d.lgs. n. 446/1997, per avere la CTR ritenuto insussistente il presupposto impositivo IRAP, pur in presenza di spese affrontate dalla contribuente per spese da lavoro dipendente.

2. Il ricorso s'appalesa infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

3. Il Collegio ritiene, infatti, di condividere e dare continuità, alla giurisprudenza di questa Corte, formatasi sulla "materia controversa" in disamina, a partire dalla sentenza n. 9451 del 2016, con la quale le Sezioni Unite hanno statuito, sul presupposto dell'IRAP, il principio di diritto secondo cui "con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 447/1997, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo "l'id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

4. Alla luce dei principi richiamati, appare evidente, che la decisione del giudice di secondo grado non risulta contrastante rispetto all'orientamento dianzi richiamato di questa Corte; atteso che ha ritenuto che, la contribuente non fosse tenuta al pagamento dell'IRAP, per essersi avvalsa, nell'espletamento della propria attività professionale di una segretaria, peraltro, in regime di attività lavorativa part-time.

5. Al riguardo, va rilevato che, nel caso che occupa, la contribuente ha affermato la circostanza, non smentita dalla controparte, che la segretaria operava in regime di part-time, e quindi, senza rappresentare unità lavorativa utile a costituire elemento idoneo a costituire autonoma organizzazione, rilevante per l'applicazione dell'IRAP.

6. A ciò aggiungasi che, come già desumibile dai principi sopra richiamati, l'espletamento di mere mansioni esecutive, come nel caso di specie, riferentesi all'utilizzazione di una segretaria part-time, non possa costituire elemento significativo per il riconoscimento dell'esistenza di una autonoma organizzazione, atteso che l'esercizio di mansioni esecutive da parte di dipendente addetto alla segreteria non consente di riconoscere a tale attività una specificità incidente e rilevante rispetto all'attività professionale espletata dalla contribuente; atteso che l'attività esecutiva quale quella di segreteria amministrativa non risulta in alcun modo riconducibile, in via diretta, al contenuto dell'attività professionale svolta dal medico convenzionato.

7. Per quanto esposto il ricorso non risulta meritevole di accoglimento; mentre vanno compensate le spese del giudizio, essendosi consolidata la giurisprudenza in materia solo successivamente alla proposizione del gravame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 29.05.2019.

 

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