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Estratto: in tema di contenzioso tributario l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992 precitato, il cui esercizio peraltro non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova, che grava sull'amministrazione finanziaria quale attrice in senso sostanziale”.

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Estratto: “ai sensi dell'articolo 10 n. 20 del d.P.R. numero 633 del 1972, sono esenti da IVA "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale".

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Estratto: “dalla interpretazione delle leggi che si sono succedute nel tempo emerge in modo inequivocabile come il legislatore -nell'intervenire in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili in via principale o solidale del tributo in questione- abbia, di volta in volta, ampliato ovvero ridotto l'ambito della responsabilità attraverso disposizioni alle non è dato in alcun modo di potere assegnare carattere retroattivo ovvero natura di interpretazione autentica con portata retroattiva, peraltro esclusa da questa Corte”.

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Estratto: “il valido accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci (cfr. Cass. n. 13989 del 2019, n. 27895 del 2019; n. 24049 del 2011) (…) nel caso di specie, l'accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ed in conseguenza anche l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dai soci deve essere annullato. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto”.

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Estratto: “questo Collegio condivide integralmente le motivazioni rese dai Giudici di prime cure sulla certa inerenza del costo per spese di pubblicità non riconosciuto dall'Ufficio. Infatti va precisato che la deduzione del costo in questione rimane legittima se essa avviene secondo i dettami dell'art. 109, 5° comma del D.P.R. n. 917/86. A parere di questo Collegio, alla pari di quello dei Giudici di prime cure, il costo dedotto dalla …… rimane legittimamente deducibile, tenuto anche conto che è emersa la certezza del costo, certezza messa in dubbio dall'Ufficio e rappresentante l'elemento fondante del recupero a tassazione opposto dalla odierna appellata”.

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La sfera patrimoniale degli architetti, incaricati per lo svolgimento di lavori afferenti l’edilizia pubblica e privata, l’interior design e non solo, è spesso sottoposta a controlli serrati da parte del Fisco.

Ed infatti, questa categoria professionale, che ha risentito maggiormente della crisi che ha investito il settore dell’edilizia, non solo deve lottare per il pagamento dei compensi ma dall’altro lato è costantemente sotto accusa per accettare lavori sottopagati (che potrebbero porsi alla base di accuse di presunta evasione fiscale).

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Estratto: “La CTR, svolgendo accertamenti in punto di fatto ed esprimendo valutazioni insindacabili in questa sede, se non nei ristretti limiti dell'art 360 1 o comma nr. 5, ha individuato nel 14.2.2017 la data di consegna dell'atto di appello alla società incaricata del servizio. In ogni caso anche voler riesaminare la documentazione versata in atti, va rilevato che l'avviso di ricevimento riportato nel ricorso che indica la data di spedizione del 13 febbraio 2017, apposta con timbro a secco, non costituisce prova che la raccomandata sia stata inviata quel giorno in quanto la data stessa è priva di timbro postale”.

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Estratto: Il percorso argomentativo seguito dalla Commissione regionale non consente di verificare i criteri e le ragioni sulla base di quali essa sia stata indotta a ridurre i maggiori ricavi accertati nella misura del 40 per cento apoditticamente individuata, atteso che le conclusioni cui essa perviene non sono supportate dalla individuazione di elementi di determinazione del reddito fondati su specifiche prove, ma sono piuttosto volte a determinare il reddito sulla base di una valutazione di tipo equitativo, non consentita al giudice tributario che non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo il giudizio estimativo essere motivato in rapporto al materiale istruttorio”.

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Estratto: “deve ritenersi operante l'efficacia espansiva del giudicato esterno invocata dalla società contribuente quanto alla qualificazione dei lavori in questione quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge n. 847 del 1964, integrato dall'art. 44 della legge 865 del 1971, richiamato dall'art. 127-quinquies della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 (e successivo art. 127-septies), ai fini della legittima applicazione da parte della contribuente dell'aliquota agevolata”.

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Estratto: “Corte costituzionale che con sentenza 24 settembre 2014, n. 228, applicabile nel caso di specie trattandosi di giudizio non esaurito, ha rilevato la contrarietà della medesima al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva, ritenendo «arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito», dichiarando, quindi, l'illegittimità costituzionale della sopra riportata disposizione «limitatamente alle parole "o compensi"».

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