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Spese per pubblicità del bar - ristorante. Costo pienamente deducibile. Confermato l’annullamento totale dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate lo contestava. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “questo Collegio condivide integralmente le motivazioni rese dai Giudici di prime cure sulla certa inerenza del costo per spese di pubblicità non riconosciuto dall'Ufficio. Infatti va precisato che la deduzione del costo in questione rimane legittima se essa avviene secondo i dettami dell'art. 109, 5° comma del D.P.R. n. 917/86. A parere di questo Collegio, alla pari di quello dei Giudici di prime cure, il costo dedotto dalla …… rimane legittimamente deducibile, tenuto anche conto che è emersa la certezza del costo, certezza messa in dubbio dall'Ufficio e rappresentante l'elemento fondante del recupero a tassazione opposto dalla odierna appellata”.

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Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 2

Sentenza del 04/11/2019 n. 594 -

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data ……. l'Agenzia delle Entrate di ….., distinta con il n. ….. e depositata il …….con la quale era stato accolto il ricorso avanzato da ……. - esercente l'attività di bar-ristorante in M. - avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per la indebita deduzione del costo per pubblicità di € 2.000,00 versato a favore dell'……….

L'appellante deduceva la erroneità/carenza di motivazione e la violazione dell'art. 09/del T.U.I.R., la erronea valutazione della documentazione agli atti.

Con controdeduzioni con appello incidentale resisteva la …… deducendo, in via preliminare e pregiudiziale, la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 342 del cod. proc. civ.

Nel merito eccepiva la manifesta infondatezza ed antigiuridicità dei motivi e spiegava, in via incidentale, appello per l'accoglimento delle altre doglianze sollevate nel giudizio di primo grado (inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di accertamento, illegittimità dell'accertamento per difetto del processo verbale di chiusura delle operazioni relative all'acquisizione documentale, violazione del diritto al contraddittorio, il difetto di motivazione dell'avviso accertativo per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 ed il difetto di delega e sottoscrizione dell'atto opposto).

Alla odierna udienza il procedimento, trattato in camera di consiglio, veniva introitato per la decisione. L'appello va rigettato perché ritenuto non fondato e, per l'effetto, va confermata la decisione impugnata. Invero questo Collegio condivide integralmente le motivazioni rese dai Giudici di prime cure sulla certa inerenza del costo per spese di pubblicità non riconosciuto dall'Ufficio. Infatti va precisato che la deduzione del costo in questione rimane legittima se essa avviene secondo i dettami dell'art. 109, 5° comma del D.P.R. n. 917/86. A parere di questo Collegio, alla pari di quello dei Giudici di prime cure, il costo dedotto dalla …… rimane legittimamente deducibile, tenuto anche conto che è emersa la certezza del costo, certezza messa in dubbio dall'Ufficio e rappresentante l'elemento fondante del recupero a tassazione opposto dalla odierna appellata.

Al contrario di quanto sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria il Collegio non ritiene decisiva la sollevata questione della mancata esibizione di un contratto di sponsorizzazione, né si ritiene rilevante la eccepita circostanza che, nonostante la fattura emessa per il costo sostenuto indicasse quale modalità di pagamento o un bonifico o il rilascio di un assegno bancario, la contribuente avesse sostenuto che il pagamento era avvenuto in contanti in modo rateale.

D'altra parte questo Collegio ritiene, in linea con l'indirizzo della Suprema Corte, che il parametro che giustifica la piena e certa legittimità del costo in questione è la congruità della spesa sostenuta (trattasi di importo di non rilevante entità e comunque ben al di sotto del limite massimo previsto dalla legge n. 289/02 per le società o associazioni dilettantistiche sportive), avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che nel caso che ci occupa v'è la sussistenza del legame territoriale tra l'offerta pubblicitaria e l'area geografica in cui l'impresa svolge la propria attività. Non appare in dubbio che la spesa sostenuta è stata affrontata per arrecare una utilità alla attività della impresa con il preciso obbiettivo di incrementare utili. Va ribadito, come hanno sottolineato anche Giudici di prime cure, che la stessa Amministrazione Finanziaria con propria circolare (n. 21/E del 22 aprile 2003) ha riconosciuto che, ai fini delle imposte sui redditi, le spese aventi natura comunque di pubblicità sono integralmente deducibili ai sensi dell'art. 74, comma 2 del T.U.I.R. nell'esercizio in cui sono state sostenute. Il ritenere legittimo nel merito il costo sostenuto e contestato dall'Ufficio, fa sì che restino totalmente assorbite le restanti doglianze sollevate dalla odierna appellata, il cui accoglimento è stato ribadito nell'appello incidentale. Pertanto l'appello non appare fondato e, come tale, non meritevole di accoglimento; la sentenza di primo grado va confermata e le spese di questo grado di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte appellante e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tribunale Regionale del ….. rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di …..; condanna l'appellante Ufficio al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 200,00 (euro duecento) oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

 

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