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Accertamento fiscale gelateria: quando studi di settore ed accertamenti poco approfonditi portano a risultati errati. Esempi di casi in cui il contribuente ha vinto il processo contro l’Agenzia

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Accertamento fiscale gelateria: quando studi di settore ed accertamenti poco approfonditi portano a risultati errati. Esempi di casi in cui il contribuente ha vinto il processo contro l’Agenzia.

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L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per la produzione di gelato artigianale, rinomato per l’alta qualità delle materie prime. Questo è uno dei motivi per cui, ora anche tramite franchising, ogni anno aprono molte attività aventi ad oggetto la produzione e la vendita di gelato artigianale.

Il successo di una gelateria dipende non solo dalla sua collocazione strategica ma anche e soprattutto dall’eccellenza degli ingredienti adoperati che devono sempre essere freschi e di ottima qualità. In Italia, le attività di produzione e vendita di gelato artigianale riguardano oltre la metà del mercato con un trend in aumento, che vede un consumo annuo pro capite di 6 chilogrammi di gelato.

In Italia esistono quasi 40 mila gelaterie anche se talora è difficile distingue tra le gelaterie pure dalle gelaterie miste, ovvero quelle attività al cui interno si svolgono anche attività di pasticceria o bar. In molti casi, infatti, queste attività vengono svolte simultaneamente. Infatti, le attività di gelateria, anche se omogenee sotto il profilo merceologico, possono essere molto diverse sotto l’aspetto commerciale. Per gelateria si può intendere la mera attività artigiana di produzione, a cui può essere affiancata l’attività di somministrazione in locali aperti al pubblico o anche di rivendita di gelati confezionati, propria di un’attività commerciale.

Questo è uno dei motivi per cui gli accertamenti fiscali indirizzati verso le gelaterie dovrebbero essere oculati ed approfonditi e non fondarsi, come non di rado accade, su presunzioni o su parametri stabiliti dagli studi di settore, ora sostituiti dagli ISA, gli indici sintetici di affidabilità.

Sotto il profilo della realtà produttiva, le gelaterie operanti in Italia sono per lo più piccole o medie imprese: quasi l’80% riguarda, infatti, gelaterie con da 2 a 6 addetti; la restante percentuale riguarda grandi aziende e solo il 5% riguarda attività con un solo addetto. Insomma, la stragrande maggioranza di gelaterie presenti in Italia è costituita da piccoli laboratori artigianali a conduzione tipicamente individuale e/o familiare e vendita diretta al pubblico.

Le verifiche fiscali effettuate dopo gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza presso le sedi ed i luoghi di svolgimento dell’attività in genere scattano in presenza di anomalie, incongruenze o incoerenze anche se, molto spesso, portano a rilevare banali irregolarità.

Anche perché si tenga conto che l’attività di gelateria è a carattere prettamente stagionale e la domanda maggiore del bene si ha durante e/o in prossimità del periodo primaverile estivo. È proprio in questo periodo che spesso si concentrano maggiormente i controlli e gli accertamenti presumendo che l’attività lavori in questi mesi a pieno regime concentrando circa il 70-80% della produzione annua.

La principale accusa di evasione e quindi di sottrazione della materia imponibile è quella del presunto mancato rilascio degli scontrini fiscali. Ed è proprio sulla presunta mancata emissione degli scontrini che verte non di rado la ricostruzione dei ricavi e la loro incidenza sul conto economico. Un dato che allarma gli accertatori, in particolare, riguarda un’eventuale discordanza tra i costi sostenuti e registrati ed i ricavi dichiarati. Oltre a ciò, la ricostruzione del volume d’affari di una gelateria considera anche i livelli di costo delle materie prime e la loro resa visto che l’attività svolta dalle gelaterie è ad elevato valore aggiunto.

A ciò si aggiungano le verifiche incrociate tra i pagamenti effettuati con carte di credito e/o bancomat ed i documenti fiscali e contabili attraverso cui l’Agenzia delle Entrate pretende di commisurare i ricavi conseguiti dalla gelateria. Non mancano, neppure, gli accertamenti sui particolari regimi di esenzione IVA previsti anche per le gelaterie in alcune cessioni di prodotti, ad esempio nei confronti di militari.

Inoltre qualsiasi scostamento negativo potrebbe essere valutato per fondare un giudizio di inattendibilità delle risultanze contabili e dei ricavi.

Vediamo, quindi, alcuni casi un cui le verifiche condotte verso le gelaterie si sono rivelate inconsistenti e di scarso rilievo.

Comm. Trib. Reg. del Lazio, sentenza n. 1143 del 23 gennaio 2018

In questa vertenza la CTR laziale si è pronunciata sul ricorso proposto da una contribuente esercente attività di gelateria sul lungomare di Latina in prossimità del molo adiacente all'impianto nucleare contro un avviso di accertamento con cui si contestava un maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate sulla base degli studi di settore. La contribuente tuttavia aveva rilevato che l’ubicazione dell’attività vicino all’impianto nucleare aveva fortemente limitato lo svolgimento della normale attività.

Il giudice ha precisato che l'accertamento fondato solo sullo scostamento dagli studi di settore costituisce una presunzione semplice che deve essere sostenuta da ulteriori elementi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Pertanto, l’ubicazione ostile della gelateria, collocata in prossimità di un impianto nucleare è un dato importante per valutare l'effettiva capacità contributiva del contribuente, che influenza i parametri derivanti dallo studio di settore, unito al fatto che la contribuente ha dimostrato di aver svolto nell’anno oggetto di accertamento solo 145 giorni lavorativi e di aver impiegato un apprendista per 60 giorni.

Comm. Trib. Reg. di Genova, sentenza n. 36 del 12 dicembre 2011

In questa vicenda, anche se datata, la CTR di Genova ha affrontato il caso di una gelateria avvinta da un avviso di accertamento per maggiori ricavi determinati dall’Agenzia delle Entrate con ragionamento analitico-induttivo. In particolare, nell’accertamento era contestato che - a fronte di costi per l'acquisto di materie prime ritenuti elevati - non corrispondevano, secondo la tesi dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, adeguati ricavi.

Rilevava la contribuente che l’Agenzia si era fondata esclusivamente su presunzioni senza aver eseguito un’approfondita istruttoria e senza aver esaminato le scritture contabili, che erano in regola. La gelataia contestava la ricostruzione effettuata sulla base della quantità di merci usate nella produzione dei gelati. Sia la CTP che la CTR hanno parzialmente accolto il ricorso della contribuente, riducendo i maggiori ricavi accertati. In particolare, a parere dei giudici il rigido parametro degli studi di settore non terrebbe conto della originalità e della qualità dei prodotti artigianali italiani tra cui il gelato che dipende dall’inventiva e all'intento qualitativo del gelataio.

Comm. Trib. Prov. di Vicenza, sentenza n. 95/18 del 05 febbraio 2018

Con questa pronuncia la CTR vicentina si è pronunciata sul ricorso promosso dall’esercente un’attività di gelateria avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate accertava che la società, in relazione alle cessioni di prodotti a personale civile e militare facente parte della base militare americana ivi stanziata, non aveva assoggettato ad I.V.A. le relative cessioni.

A parere dell’Agenzia la contribuente non poteva emettere fatture per cessioni di beni in esenzione d'imposta, così come previsto dal particolare regime di cui all’art.72, comma 3, n.2, del d.p.r. n.633/72, perché. Considerava assenti i requisiti di legge, in quanto le cessioni di beni ai militari non riguardavano le funzioni istituzionali della base militare.

A parere del giudice di primo grado, invece, le cessioni di beni erano riferite allo svolgimento di finanziamenti istituzionali della base militare americana e, pertanto, è stato disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento.

 

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