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Se vi era stato un accesso in sede, anche solo per acquisire documentazione, l’Agenzia doveva consegnare il PVC ed attendere 60 giorni. Non avendo rispettato la procedura prevista dalla legge, l’avviso è nullo. Accolto il ricorso del contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “è pacifico che la ripresa consegue ad alcuni accessi c.d. istantanei, ossia diretti all'acquisizione di documentazione, cui non ha fatto seguito il rilascio del relativo verbale di chiusura delle operazioni, e che non è stato rispettato il termine dilatorio dell'art.12, comma 7, Statuto. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che tale garanzia si applica a tutti i tipi di accesso, inclusi quelli diretti all'acquisizione della documentazione alla base della ripresa, e solo dal rilascio del verbale decorre il termine di sessanta giorni”.

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Corte di Cassazione, Sez. 6

Ordinanza n. 10388 del 12 aprile 2019

Rilevato che:

- Con sentenza n. 1630/3/17 depositata in data 8 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria (in seguito, la CTR) rigettava l'appello proposto dalla società C. Srl a socio unico avverso la sentenza n. 156/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia (in seguito, la CTP) che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. IVA 2006; - La CTR confermava la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo, in via preliminare e assorbente legittimo l'avviso impugnato nonostante il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000, ritenuto non applicabile in presenza di accessi c.d. istantanei, ossia diretti all'acquisizione di documentazione;

- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo, che illustra con memoria. L'Agenzia delle entrate si è difesa, depositando controricorso.

Considerato che:

- In via preliminare, vanno scrutinate e disattese le eccezioni avanzate in controricorso di novità e tardività della doglianza di mancato rispetto del termine dilatorio ai fini dell'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, dal momento che la contribuente nella narrativa del ricorso esplicitamente ripropone il contenuto della complessiva doglianza sollevata avanti alla CTP, con esplicito riferimento all'art. 12, comma 7, Statuto del Contribuente, e alla quale questa non ha dato risposta, questione poi riproposta avanti alla CTR, come si legge in sentenza, e dai giudici d'appello disattesa;

- Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la contribuente lamenta la violazione dell'art. 12, comma 7, I. 212/2000 e dell'art.32, comma 1, n.2, DPR 600/1973, poiché la CTR ha statuito l'invalidità dell'avviso di accertamento oggetto di lite a causa della sua emissione prima dello scadere del termine dilatorio previsto dalla disposizione legislativa evocata, benché gli avvisi fossero stati emessi a seguito di accertamenti c.d. a tavolino;

- La censura è fondata, nei termini che seguono. Va ribadito che: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.» (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184); - «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non

abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.» (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823);

- Nel caso di specie, è pacifico che la ripresa consegue ad alcuni accessi c.d. istantanei, ossia diretti all'acquisizione di documentazione, cui non ha fatto seguito il rilascio del relativo verbale di chiusura delle operazioni, e che non è stato rispettato il termine dilatorio dell'art.12, comma 7, Statuto. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che tale garanzia si applica a tutti i tipi di accesso, inclusi quelli diretti all'acquisizione della documentazione alla base della ripresa, e solo dal rilascio del verbale decorre il termine di sessanta giorni (Cass, Sez. 5, Sentenza n. 7843 del 17/04/2015 - Rv. 635300-01; Cass, Sez. 5, Sentenza n. 11613 del 11/05/2017 (Rv. 644119 - 01)), da cui non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie;

- In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto dal momento che è la stessa Agenzia delle Entrate ad affermare in controricorso che la notifica dell'avviso di accertamento è intervenuta in data 20.12.2011 a fronte di un accesso eseguito in data 4.11.2011 e dunque è acquisito il mancato rispetto del termine dilatorio, la Corte ritiene che la causa possa essere decisa nel merito, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso introduttivo; - L'esito difforme dei giudizi merito e il relativamente recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di tali gradi di giudizio, mentre le spese di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna la controricorrente alla refusione di quelle di legittimità in favore della contribuente, liquidate in € 7.800,00 per compensi, oltre Spese generali 15%, Iva e Cpa. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2019

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