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La Cassazione accoglie il ricorso su controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento che chiedeva maggiori imposte ipotecarie e catastali perché l’appello non era da considerarsi tardivo.

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Estratto: “l'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, legge 18.06.2009, n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati -come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo ossia, secondo la disciplina applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma introdotta dall'art.16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, che l'ha fissato dall'i al 31 agosto.), al 16 settembre 2012; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria; come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 20 luglio 2012 e la notifica del ricorso in appello è avvenuta il 6 marzo 2013, ossia entro il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., cadente il 7 marzo 2013”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Sentenza n. 26380 del 17 ottobre 2019

Fatti di causa e motivi della decisione

1. La srl R ricorre, con due motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza depositata dalla commissione tributaria del Lazio in data 9 aprile 2014, con cui, in causa relativa alla legittimità di un avviso di liquidazione per maggiori imposte ipotecaria e catastale pretese dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di essa ricorrente con riguardo alle formalità relative ad un atto con cui quest'ultima aveva acquistato un immobile, è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, l'appello notificato dalla ricorrente il 6 marzo 2013 contro la sentenza di primo grado emessa il 20 luglio 2012.

2. L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di poter partecipare all'udienza di discussione della causa.

3. La ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n.4, c.p.c. e all'art.62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c. e all'art.62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 con il secondo motivo di ricorso, falsa applicazione degli artt. 155 e 327 c.p.c., degli artt. 38 e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dell'art. 2963 c.c. e dell'art.1 1.7 ottobre 1969, n.742, per avere la commissione tributaria regionale dichiarato l'appello tardivo.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato: l'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, legge 18.06.2009, n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati -come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo ossia, secondo la disciplina applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma introdotta dall'art.16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, che l'ha fissato dall'i al 31 agosto.), al 16 settembre 2012; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria; come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 20 luglio 2012 e la notifica del ricorso in appello è avvenuta il 6 marzo 2013, ossia entro il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., cadente il 7 marzo 2013.

7. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per l'esame di ogni questione relativa alla fondatezza delle doglianze mosse dalla ricorrente avverso la pronuncia di primo grado.

8. Il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 4 luglio 2019.

 

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