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Associazione sportiva: l’Agenzia delle Entrate le attribuisce partita IVA e la tassa come società. Avviso di accertamento annullato totalmente dalla Commissione Tributaria Regionale.

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Estratto: “lo svolgimento di un'attività economica a fine di lucro da parte di un'associazione non riconosciuta non è sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la·natura giuridica di società, se non si accompagni alla comune volontà di ripartire gli utili fra i soci, nella cui assenza l'attività economica assolve una funzione meramente accessoria o strumentale, e comunque non prevalente, rispetto al perseguimento dello scopo dell'associazione”.

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Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1

Sentenza del 19/02/2019 n. 30 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTO

Nel corso di attività di controllo l'A.F. svolgeva una verifica fiscale nei confronti dell'Associazione xxxxx con riferimento agli esercizi 2012 e 2013. Le cui risultanze della venivano formalizzate nel relativo processo verbale di constatazione, riversato in atti.

I verificatori constatavano che né formalmente né sostanzialmente l'ASD aveva rispettato i dettami prescritti dalla norma per l'applicabilità della decommercializzazione dei corrispettivi specifici.

Vista l'attività commerciale esercitata dall'associazione, a partire da tale annualità l'Ufficio attribuiva alla stessa una partita iva ed in data 06/05/2016 notificava alla contribuente l'avviso di accertamento procedendo al calcolo dei ricavi relativamente a tutte le entrate dell'associazione giungendo così alla determinazione del reddito complessivo qualificato come reddito d'impresa.

In data 03/10/2016 l'ASD presentava il ricorso avverso il suddetto atto e si costituiva in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste.

In data 12/12/2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, sezione l, ha pronunciato la sentenza n. 318/2017, depositata in data 14/12/20l7. Con tale pronuncia i Giudici di primo grado hanno respinto il ricorso di parte condannando l'associazione al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00.

Avverso tale pronuncia l'associazione xxxxx ha presentato appello chiedendo la riforma della stessa e l'annullamento dell'avviso di accertamento in contestazione.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio contestando i motivi di appello chiedendo, la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione dei Giudici di primo grado nella parte in cui, concordando con le contestazioni mosse dall'ufficio, ritiene che l'associazione .deve essere riconosciuta "improntata a finalità di carattere lucrativo commerciale" determinando così la sua esclusione dai benefici fiscali di cui all'art. 148 DPR 600/73, della legge 289/2002 e della legge 398/2001.

In particolare i Giudici·di primo grado hanno statuito che "a riguardo va subito affermato che gli accertamenti posti in essere in sede di PVC e trasposti nell'avviso di accertamento consentono di ritenere con sicurezza la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio".

I Giudici di primo grado hanno valutato e ritenuto che la gestione dell'associazione non rispondesse ai principi richiesti dalla norma per legittimare l'ente a godere dei benefici fiscali previsti a favore delle ASD.

Va richiamato quanto indicato dalla CTP relativamente al principio secondo il quale "gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione. da ogni prelievo fiscale ... detta norma consente tuttavia di non considerare di tipo commerciale l'attività svolta da consorzi e da enti non commerciali di tipo associativo in presenza di determinate condizioni. In altri termini, per potere fruire dei benefici fiscali previsti dall'impianto normativa di cui agli artt. 148 DPR 600/73, 90 Legge 289/2002 e legge 398/2001 occorre che l'ASD sia effettivamente tale e non sia il mero schermo attraverso cui si cela un 'attività di tipo commerciale". Conseguentemente i Giudici hanno proceduto ad una disamina degli elementi che hanno portato l'Ufficio a disconoscere l'applicazione delle anzidette agevolazioni fiscali.

Con riferimento all'attività svolta dall'odierna appellante, questa contesta la statuizione dei Giudici di primo grado secondo la quale "la ASD xxxxx deve essere riconosciuta improntata a finalità di carattere lucrativo commerciale che impongono di doverla escludere dai benefici fiscali".

Va osservato che risulta irrilevante ed inconferente nell'ottica di definire la commercialità o meno dell'attività esercitata dalla A.S.D. in questione, in. particolare risulta errato il riconoscimento da parte dei Giudici di primo grado dell'assenza di democraticità come contestata dall'Amministrazione Finanziaria. Non è certo il requisito della democraticità che deve essere valutato per affermare la natura commerciale dell'attività svolta da una ASD, quanto piuttosto l'effettivo esercizio in concreto di un'impresa commerciale".

Peraltro lo statuto della ASD è del tutto conforme alle prescrizioni previste dall'art. 148, comma 8, del T.U.I.R. Inoltre né l'Ufficio ne i giudici di primo grado hanno contestato la mancata conformità delle clausole statutarie alla normativa fiscale.

Inoltre si ricorda che nessuna norma prevede la decadenza dal regime agevolativo in caso di mancato rispetto delle clausole previste dallo statuto".

Sulla assenza di democraticità la CTP riconosce erroneamente la legittimità delle conclusioni cui è giunto l'Ufficio in merito ai fatti riscontrati nel corso della verifica e dalla documentazione reperita nel corso dell'attività di controllo.

La democraticità espressa formalmente nei relativi articoli dello statuto (artt. 2, 7 e 14) si ritiene negata dalla circostanza che il sig. xxxxx, presidente dell'Associazione, adotta autonomamente buona parte delle scelte in ordine alla gestione sportiva, economica, finanziaria, commerciale.

Va osservato· che lo svolgimento di un'attività economica a fine di lucro da parte di un'associazione non riconosciuta non è sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la·natura giuridica di società, se non si accompagni alla comune volontà di ripartire gli utili fra i soci, nella cui assenza l'attività economica assolve una funzione meramente accessoria o strumentale, e comunque non prevalente, rispetto al perseguimento dello scopo dell'associazione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., Sent. n. 5836/2013, con riguardo ad una associazione sportiva, il cui scopo era quello di contribuire alla pratica dell'educazione fisica e sportiva tra gli associati, ha ritenuto irrilevante ad integrarne la natura societaria la circostanza che alcuni di questi fossero retribuiti in base alle ore di attività svolte come allenatori).

Irrilevante risulta con riferimento alla partecipazione dei soci alla vita associativa, il fatto che i verbali delle assemblee sono redatti generalmente senza interventi da parte dei presenti o richieste di chiarimenti in merito ai rendiconti annuali. Parimenti irrilevante è il numero dei partecipanti alle assemblee esiguo, in media tra il 5% e il l0% del totale degli associati.

Per altro aspetto la diversificazione delle tariffe e la esistenza di tariffe promozionali rispondono allo spirito solidaristico dell'ASD.

In conclusione la sentenza di primo grado va riformata.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate avuto riguardo dei contrasti ricavabili dalla giurisprudenza di merito e del non codificato concetto di democraticità.

P.Q.M.

Accoglie l'appello della Contribuente e per l'effetto, in riforma della Sentenza di primo grado annulla l'avviso di accertamento di cui è causa.

Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.

Così deciso in Trieste, 19.11.2018.

 

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